Art. 3 1. Ciascuno degli enti o associazioni rappresentati al Tavolo tecnico, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, provvede a comunicare all'ufficio di Gabinetto un indirizzo di posta elettronica che assolve alla funzione di canale informativo ufficiale per le attivita' del Tavolo stesso, ivi incluse la ricezione delle formali convocazioni alle riunioni e le conseguenti designazioni dei partecipanti. Salvo motivate esigenze dell'ufficio di Gabinetto, la condivisione di documentazione e atti per le finalita' del Tavolo tecnico avverra' esclusivamente in formato digitale, per il tramite del predetto canale informativo.