Art. 2 1. A parziale modifica dell'art. 3 del decreto ministeriale del 28 dicembre 2015, ai fini di un precauzionale approccio alla risorsa in questione, teso a contemperare l'esigenza di un corretto sfruttamento e di una adeguata conservazione della stessa, l'attivita' di pesca e' svolta per un totale di 4 giorni la settimana, ricompresi tassativamente dal lunedi' al giovedi', in funzione di una turnazione riferita a non oltre il 50% delle unita' iscritte presso ciascun compartimento marittimo di iscrizione delle unita' di cui all'allegato elenco. 2. Il rispetto della turnazione e del periodo entro il quale e' svolta l'attivita' di pesca e' assicurata dal Capo del compartimento marittimo interessato. 3. Il Capo del compartimento marittimo provvede ad accertare l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 3, commi da 2 a 10, del decreto ministeriale del 28 dicembre 2015. 4. Rimangono ferme tutte le altre prescrizioni e limitazioni di cui al decreto ministeriale del 28 dicembre 2015.