Art. 2 
 
  1. A parziale modifica dell'art. 3 del decreto ministeriale del  28
dicembre 2015, ai fini di un precauzionale approccio alla risorsa  in
questione, teso a contemperare l'esigenza di un corretto sfruttamento
e di una adeguata conservazione della stessa, l'attivita' di pesca e'
svolta  per  un  totale  di  4  giorni   la   settimana,   ricompresi
tassativamente dal lunedi' al giovedi', in funzione di una turnazione
riferita a non oltre il 50%  delle  unita'  iscritte  presso  ciascun
compartimento  marittimo  di   iscrizione   delle   unita'   di   cui
all'allegato elenco. 
  2. Il rispetto della turnazione e del periodo  entro  il  quale  e'
svolta l'attivita' di pesca e' assicurata dal Capo del  compartimento
marittimo interessato. 
  3. Il  Capo  del  compartimento  marittimo  provvede  ad  accertare
l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 3, commi da 2  a  10,
del decreto ministeriale del 28 dicembre 2015. 
  4. Rimangono ferme tutte le altre prescrizioni e limitazioni di cui
al decreto ministeriale del 28 dicembre 2015.