Art. 3 1. Nelle more del rilascio dell'«autorizzazione di pesca» di cui all'art. 7 paragrafo 1, lettera d), del reg. (CE) n. 1224/2009 di competenza della direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, il Capo del compartimento marittimo della singola Capitaneria di porto della regione Calabria, rilascia a ciascuna impresa di cui all'allegato A) del presente decreto, una speciale «Autorizzazione di pesca provvisoria» con validita' limitata al 30 settembre 2016, termine entro il quale verra' sostituita dai titoli autorizzativi rilasciati dalla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura. 2. L'autorizzazione di pesca di cui al precedente comma e' rilasciata dall'Autorita' marittima esclusivamente alle unita' munite di licenza di pesca e/o attestazione provvisoria, in regolare corso di validita'. Il presente decreto, pubblicato mediante affissione presso l'albo delle Capitanerie di porto della regione Calabria e' divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entra in vigore in data odierna ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 luglio 2016 Il direttore generale: Rigillo