Art. 3 
 
  1. Nelle more del rilascio dell'«autorizzazione di  pesca»  di  cui
all'art. 7 paragrafo 1, lettera d), del reg.  (CE)  n.  1224/2009  di
competenza  della  direzione  generale  della   pesca   marittima   e
dell'acquacoltura, il Capo del compartimento marittimo della  singola
Capitaneria di porto della  regione  Calabria,  rilascia  a  ciascuna
impresa di cui all'allegato A) del  presente  decreto,  una  speciale
«Autorizzazione di pesca provvisoria» con validita'  limitata  al  30
settembre 2016, termine entro il quale verra' sostituita  dai  titoli
autorizzativi  rilasciati  dalla  direzione  generale   della   pesca
marittima e dell'acquacoltura. 
  2.  L'autorizzazione  di  pesca  di  cui  al  precedente  comma  e'
rilasciata dall'Autorita' marittima esclusivamente alle unita' munite
di licenza di pesca e/o attestazione provvisoria, in  regolare  corso
di validita'. 
  Il presente decreto, pubblicato mediante affissione  presso  l'albo
delle Capitanerie  di  porto  della  regione  Calabria  e'  divulgato
attraverso il sito internet del Ministero delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali,  entra  in  vigore  in  data  odierna  ed  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 11 luglio 2016 
 
                                       Il direttore generale: Rigillo