(Allegato-art. 5)
                             Articolo 5 
 
 
                     Modalita' di oleificazione 
 
    Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento devono
essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale  delimitata  nel
precedente art. 3. 
    La resa massima di olive in olio non puo' superare il 18 %. 
    Per  l'estrazione  dell'olio  sono  ammessi   soltanto   processi
meccanici e fisici  atti  a  produrre  oli  che  presentino  il  piu'
fedelmente possibile  le  caratteristiche  peculiari  originarie  del
frutto. 
    Le olive devono essere sottoposte a lavaggio  a  temperatura  non
superiore a 27°C; ogni altro trattamento e' vietato. 
    Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate  entro  e
non oltre i 2 giorni successivi alla raccolta.