IL RAGIONIERE GENERALE 
                             DELLO STATO 
 
  Visto l'art. 1, comma 734, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il
quale  prevede  che,  per  gli  anni  2016  e  2017,   alle   Regioni
Friuli-Venezia  Giulia,  Valle  d'Aosta,  Trentino-Alto  Adige,  alla
Regione siciliana e alle Province autonome di Trento e di Bolzano non
si applicano le disposizioni di  cui  all'art.  1,  comma  723  della
citata legge n. 208 del 2015 e resta ferma la disciplina del patto di
stabilita' interno recata dall'art. 1, commi 454  e  seguenti,  della
legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  come  attuata   dagli   accordi
sottoscritti con lo Stato; 
  Visto l'art. 1, comma 460, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  e
successive  modificazioni,  con  riferimento   al   quale,   per   il
monitoraggio  degli  adempimenti  relativi  al  patto  di  stabilita'
interno e per acquisire elementi informativi  utili  per  la  finanza
pubblica, anche relativamente alla situazione debitoria, le Regioni a
statuto  speciale  e  le  Province  autonome  di  Trento  e   Bolzano
trasmettono  trimestralmente  al  Ministero  dell'economia  e   delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -  entro
trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento,  utilizzando  il
sistema web appositamente previsto, le  informazioni  riguardanti  la
gestione di competenza eurocompatibile, attraverso i prospetti e  con
le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano; 
  Visto l'art.  1,  comma  461,  della  legge  n.  228  del  2012,  e
successive modificazioni, in ordine al quale, ai fini della  verifica
del  rispetto  degli  obiettivi  del  patto  di  stabilita'  interno,
ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma e' tenuta ad
inviare,  entro  il  termine  perentorio  del  31   marzo   dell'anno
successivo a quello di  riferimento,  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  -
una certificazione, sottoscritta  dal  rappresentante  legale  e  dal
responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e  con  le
modalita' definite dal decreto di cui al citato comma 460. La mancata
trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del  31
marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita'  interno.  Nel
caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo,  attesti
il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni  di  cui  al
comma 462, lettera d), del medesimo art. 1 della  legge  n.  228  del
2012; 
  Visto l'art. 1, comma 401, della legge n. 190 del 2014, secondo  il
quale la Regione Valle d'Aosta, la Regione Friuli-Venezia Giulia e la
Regione Siciliana assicurano il contributo di cui al  comma  400  del
medesimo   articolo   e    successive    modificazioni    nell'ambito
dell'applicazione dell'art. 1, comma 454,  della  legge  24  dicembre
2012, n. 228 e successive modificazioni,  concernente  la  disciplina
del patto di stabilita' interno di competenza eurocompatibile; 
  Visto l'art. 1, comma  408,  della  legge  n.  190  del  2014,  che
definisce l'obiettivo di patto di stabilita' interno per gli anni dal
2014  al  2017  della  Regione  Trentino-Alto  Adige  e  le  Province
autonomie di Trento e di Bolzano; 
  Visto l'art. 1, comma  451,  della  legge  n.  228  del  2012,  che
definisce il complesso delle spese finali in  termini  di  competenza
eurocompatibile; 
  Visto l'art. 1, comma 155, della legge n. 220 del  2010,  ai  sensi
del quale, a decorrere  dall'esercizio  finanziario  2011,  l'accordo
annuale  relativo  al  patto  di  stabilita'  interno  della  regione
Friuli-Venezia Giulia e' costruito considerando  il  complesso  delle
spese finali, al netto delle concessioni di crediti; 
  Visto l'art. 1, comma 517, della legge n. 190 del  2014,  il  quale
prevede che, per gli  esercizi  finanziari  dal  2014  al  2017,  non
rilevano ai fini  del  patto  di  stabilita'  interno  della  Regione
Friuli-Venezia Giulia, le spese previste dall'accordo di cui al comma
512 dell'art. 1 della medesima legge; 
  Visto l'art.  1,  comma  462,  della  legge  n.  228  del  2012,  e
successive modificazioni, che disciplina, in caso di mancato rispetto
del patto di stabilita' interno, le sanzioni da applicare,  nell'anno
successivo a quello dell'inadempienza, alla Regione o alla  Provincia
autonoma inadempiente; 
  Visto l'art. 1, comma 728, della legge n. 208 del 2015, secondo  il
quale la Regione Siciliana, le Regioni Friuli-Venezia  Giulia,  Valle
d'Aosta e Trentino-Alto Adige, nonche' le Province autonome di Trento
e Bolzano possono autorizzare gli enti locali del proprio  territorio
a peggiorare i loro saldi obiettivo per consentire un  aumento  degli
impegni di spesa in conto capitale, purche' sia garantito l'obiettivo
complessivo   a   livello   regionale,   mediante   un    contestuale
miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti  enti
locali della regione e della regione stessa.  Per  gli  anni  2016  e
2017, la Regione siciliana e le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle
d'Aosta operano la compensazione mediante la riduzione dell'obiettivo
del patto di stabilita' in termini di competenza  eurocompatibile  di
cui all'art. 1, comma 454, della legge  24  dicembre  2012,  n.  228,
mentre la Regione Trentino-Alto  Adige  e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano mediante il contestuale  miglioramento,  di  pari
importo, del proprio saldo  programmatico  riguardante  il  patto  di
stabilita' interno; 
  Visto l'art. 11, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,
il quale  prevede  che  la  Regione  Siciliana  garantisce  un  saldo
positivo, secondo le modalita' di cui all'art. 1,  comma  710,  della
legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  per  l'anno  2016  pari  ad  euro
227.879.000, e che in caso di inadempienza, si applicano le  sanzioni
di cui al comma 723 dell'art. 1 della citata legge n.  legge  n.  208
del 2015. Alla Regione Siciliana non si applicano le disposizioni  in
materia di patto di stabilita' interno in  contrasto  con  il  citato
comma 4. 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di  dare  attuazione
alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 460 e 461, della legge  n.
228 del 2012, all'emanazione del decreto del Ministero  dell'economia
e delle finanze, concernente  i  prospetti  e  le  modalita'  per  il
monitoraggio degli adempimenti del patto di  stabilita'  interno  per
l'anno 2016 e per la verifica del rispetto degli obiettivi del  patto
di stabilita' interno 2016, per le regioni a statuto  speciale  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, escluse la Regione Sardegna
e la Regione Siciliana, che assicurano  il  proprio  contributo  alla
finanza  pubblica  attraverso  il  conseguimento  del   pareggio   di
bilancio; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  che  nella
seduta del 23 giugno 2016 ha espresso parere favorevole; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Le regioni a statuto speciale esclusa la Regione Sardegna  e  la
Regione Siciliana, e le Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,
forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - le  informazioni  concernenti
il monitoraggio degli adempimenti del  patto  di  stabilita'  interno
relative all'anno 2016  e  gli  elementi  informativi  utili  per  la
finanza pubblica di  cui  all'art.  1,  comma  460,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, con  i  tempi,  le
modalita' e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto. 
  2. Le regioni a statuto speciale esclusa la Regione Sardegna  e  la
Regione Siciliana, e le Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
trasmettono, entro il  termine  perentorio  del  31  marzo  2017,  al
Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato, IGEPA, via XX  Settembre  97,  00187
Roma, una certificazione, sottoscritta dal  rappresentante  legale  e
dal responsabile del servizio finanziario, relativa al rispetto degli
obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2016, secondo il
prospetto e  le  modalita'  contenute  nell'allegato  B  al  presente
decreto. La certificazione e'  trasmessa  mediante  mezzi  idonei  ad
attestarne la  ricevuta  di  invio  e  la  ricevuta  di  consegna  al
destinatario, ai fini della verifica  del  rispetto  del  termine  di
spedizione. 
  3. La certificazione di cui al comma 2 puo'  essere  trasmessa  per
via telematica con il valore giuridico di cui all'art. 45,  comma  1,
del decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni.  A
tal fine, il rappresentante legale e  il  responsabile  del  servizio
finanziario firmano la relativa certificazione digitalmente ai  sensi
dell'art. 24 del medesimo decreto legislativo. 
  4. Gli allegati al presente decreto possono essere  aggiornati  dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato - a seguito di successivi  interventi
normativi volti  a  modificare  le  regole  vigenti  di  riferimento,
dandone comunicazione alla Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
ai fini della trasmissione alle regioni a  statuto  speciale  e  alle
province autonome di Trento e Bolzano, escluse la Regione Sardegna  e
la Regione Siciliana. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 4 luglio 2016 
 
                                               Il ragioniere generale 
                                                    dello Stato       
                                                       Franco