IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 1, comma 734, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che, per gli anni 2016 e 2017, alle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, alla Regione siciliana e alle Province autonome di Trento e di Bolzano non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 723 della citata legge n. 208 del 2015 e resta ferma la disciplina del patto di stabilita' interno recata dall'art. 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato; Visto l'art. 1, comma 460, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, con riferimento al quale, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, anche relativamente alla situazione debitoria, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto, le informazioni riguardanti la gestione di competenza eurocompatibile, attraverso i prospetti e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; Visto l'art. 1, comma 461, della legge n. 228 del 2012, e successive modificazioni, in ordine al quale, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e con le modalita' definite dal decreto di cui al citato comma 460. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 462, lettera d), del medesimo art. 1 della legge n. 228 del 2012; Visto l'art. 1, comma 401, della legge n. 190 del 2014, secondo il quale la Regione Valle d'Aosta, la Regione Friuli-Venezia Giulia e la Regione Siciliana assicurano il contributo di cui al comma 400 del medesimo articolo e successive modificazioni nell'ambito dell'applicazione dell'art. 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni, concernente la disciplina del patto di stabilita' interno di competenza eurocompatibile; Visto l'art. 1, comma 408, della legge n. 190 del 2014, che definisce l'obiettivo di patto di stabilita' interno per gli anni dal 2014 al 2017 della Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonomie di Trento e di Bolzano; Visto l'art. 1, comma 451, della legge n. 228 del 2012, che definisce il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile; Visto l'art. 1, comma 155, della legge n. 220 del 2010, ai sensi del quale, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, l'accordo annuale relativo al patto di stabilita' interno della regione Friuli-Venezia Giulia e' costruito considerando il complesso delle spese finali, al netto delle concessioni di crediti; Visto l'art. 1, comma 517, della legge n. 190 del 2014, il quale prevede che, per gli esercizi finanziari dal 2014 al 2017, non rilevano ai fini del patto di stabilita' interno della Regione Friuli-Venezia Giulia, le spese previste dall'accordo di cui al comma 512 dell'art. 1 della medesima legge; Visto l'art. 1, comma 462, della legge n. 228 del 2012, e successive modificazioni, che disciplina, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, le sanzioni da applicare, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, alla Regione o alla Provincia autonoma inadempiente; Visto l'art. 1, comma 728, della legge n. 208 del 2015, secondo il quale la Regione Siciliana, le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, nonche' le Province autonome di Trento e Bolzano possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo per consentire un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, purche' sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale, mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali della regione e della regione stessa. Per gli anni 2016 e 2017, la Regione siciliana e le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta operano la compensazione mediante la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilita' in termini di competenza eurocompatibile di cui all'art. 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, mentre la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano mediante il contestuale miglioramento, di pari importo, del proprio saldo programmatico riguardante il patto di stabilita' interno; Visto l'art. 11, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, il quale prevede che la Regione Siciliana garantisce un saldo positivo, secondo le modalita' di cui all'art. 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2016 pari ad euro 227.879.000, e che in caso di inadempienza, si applicano le sanzioni di cui al comma 723 dell'art. 1 della citata legge n. legge n. 208 del 2015. Alla Regione Siciliana non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilita' interno in contrasto con il citato comma 4. Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 460 e 461, della legge n. 228 del 2012, all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente i prospetti e le modalita' per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno per l'anno 2016 e per la verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno 2016, per le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, escluse la Regione Sardegna e la Regione Siciliana, che assicurano il proprio contributo alla finanza pubblica attraverso il conseguimento del pareggio di bilancio; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che nella seduta del 23 giugno 2016 ha espresso parere favorevole; Decreta: Articolo unico 1. Le regioni a statuto speciale esclusa la Regione Sardegna e la Regione Siciliana, e le Province autonome di Trento e di Bolzano, forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - le informazioni concernenti il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno relative all'anno 2016 e gli elementi informativi utili per la finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 460, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, con i tempi, le modalita' e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto. 2. Le regioni a statuto speciale esclusa la Regione Sardegna e la Regione Siciliana, e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2017, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA, via XX Settembre 97, 00187 Roma, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2016, secondo il prospetto e le modalita' contenute nell'allegato B al presente decreto. La certificazione e' trasmessa mediante mezzi idonei ad attestarne la ricevuta di invio e la ricevuta di consegna al destinatario, ai fini della verifica del rispetto del termine di spedizione. 3. La certificazione di cui al comma 2 puo' essere trasmessa per via telematica con il valore giuridico di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni. A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario firmano la relativa certificazione digitalmente ai sensi dell'art. 24 del medesimo decreto legislativo. 4. Gli allegati al presente decreto possono essere aggiornati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della trasmissione alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, escluse la Regione Sardegna e la Regione Siciliana. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 luglio 2016 Il ragioniere generale dello Stato Franco