(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
    Il presente Allegato A al decreto riguarda i tempi, le  modalita'
ed i prospetti per la trasmissione del monitoraggio degli adempimenti
del patto di stabilita' interno del 2016 e delle  informazioni  utili
per la finanza pubblica, da parte delle regioni a statuto speciale  e
delle province autonome di Trento e di Bolzano,  esclusa  la  regione
Sardegna e la regione Siciliana alle quali non si applicano i  limiti
di spesa previsti dall'art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012
e le disposizioni in materia di patto di stabilita' interno. 
    Ferma restando, negli  esercizi  2016  e  2017,  per  le  regioni
Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Trentino-Alto  Adige,  nonche'
per le Province autonome di Trento e Bolzano, la disciplina del patto
di stabilita' interno recata dall'art. 1, commi 454 e seguenti, della
legge n. 228 del 2012 e dagli accordi sottoscritti con lo Stato, tali
autonomie speciali applicano le disposizioni di cui ai commi dal  709
a 734 della legge n.  208  del  2015,  esclusa  la  disciplina  delle
sanzioni prevista dall'art. 1, comma 723,  della  medesima  legge.  I
tempi, le modalita' ed i prospetti riguardanti il monitoraggio  e  la
certificazione  dei  risultati  della  disciplina  del  pareggio   di
bilancio sono definiti dal  decreto  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze di cui all'art. 1, commi 719  e  720,  della  legge  di
stabilita' n. 208 del 2015. 
A. ISTRUZIONI GENERALI 
    A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione. 
    Per ciascuna tipologia di Ente, sono rispettivamente  previsti  i
seguenti prospetti  per  il  monitoraggio  del  patto  di  stabilita'
interno: 
      per la  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle  d'Aosta,  il
modello n. 1M/16/EU (per il  monitoraggio  della  spesa  espressa  in
termini di competenza eurocompatibile); 
      per la regione Trentino-Alto Adige e le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, il modello n. 2M/16/S (per il  monitoraggio  del
saldo espresso in termini di competenza mista). 
    I suddetti modelli devono essere trasmessi trimestralmente, entro
trenta giorni dalla fine del periodo di  riferimento,  esclusivamente
tramite  l'applicazione  web,  predisposta  dal  Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato. Nel caso in cui il presente  decreto
sia emanato successivamente alla scadenza prevista  per  l'invio  dei
dati relativi al primo trimestre, il  primo  invio  di  informazioni,
inerenti al monitoraggio del patto, avra' luogo entro un  mese  dalla
pubblicazione del decreto. 
    Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al  suo  utilizzo
sono                   consultabili                    all'indirizzo:
http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto . 
    Per acquisire elementi informativi utili ai  fini  del  patto  di
stabilita' interno e per la finanza pubblica, e', altresi',  previsto
il  prospetto  3OB/16,  concernente  il   patto   regionalizzato   di
solidarieta', di cui all'art. 1, commi da 728 a 731, della  legge  di
stabilita' 2016. 
    A.2 Creazioni di nuove utenze e/o variazioni di  utenze  gia'  in
uso. 
    Gli   accreditamenti   sinora   effettuati    per    le    utenze
dell'applicazione web, predisposta dal Dipartimento della  Ragioneria
generale dello Stato e gia' utilizzata per il monitoraggio del  patto
di stabilita' interno negli anni  scorsi,  rimangono  validi  sino  a
quando  l'Amministrazione  regionale  o  provinciale  non  decida  di
eliminare, variare o creare nuove utenze. 
    L'applicazione web del patto di stabilita' interno consente  alla
regione o alla provincia autonoma di poter  effettuare,  direttamente
al sistema web, la  richiesta  di  una  nuova  utenza  attraverso  la
compilazione  di  una  maschera  per  l'inserimento  delle   seguenti
informazioni anagrafiche obbligatorie: 
      a. nome e cognome delle persone da abilitare alla  trasmissione
dei dati; 
      b. codice fiscale; 
      c. ente di appartenenza; 
      d. recapito di posta elettronica e telefonico. 
    Si precisa che ogni utenza e'  strettamente  personale,  per  cui
ogni ente puo' richiedere,  con  le  procedure  suesposte,  ulteriori
utenze. 
    A.3. Requisiti  informatici  per  l'applicazione  web:  patto  di
stabilita' interno 
    Per l'utilizzo del sistema web dedicato al monitoraggio del patto
di stabilita' interno sono necessari i seguenti requisiti: 
      Dotazione informatica:  disponibilita'  di  una  postazione  di
lavoro dotata di browser di comune utilizzo (internet Explorer  10  o
superiore, Mozilla Firefox e  Google  Chrome);  applicazione  Acrobat
Reader (aggiornato) per le stampe. 
      supporti operativi: le modalita' di accesso  al  sistema  e  le
istruzioni   per   l'utilizzo   dello   stesso   sono    disponibili,
nell'apposita area dedicata al Patto di stabilita' interno  del  sito
del  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   (all'indirizzo
http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto),  sotto   la   dicitura
«Regole per il sito». 
    A.4. Altri riferimenti e richieste di supporto 
    Eventuali chiarimenti o  richieste  di  supporto  possono  essere
inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
      assistenza.cp@tesoro.it per i  quesiti  di  natura  tecnica  ed
informatica,  compresi  eventuali  problemi   di   accesso   e/o   di
funzionamento  dell'applicazione,  indicando   nell'oggetto   «Utenza
sistema patto di stabilita' - richiesta di chiarimenti». Si prega  di
comunicare, anche  in  questo  caso,  il  nominativo  e  il  recapito
telefonico del richiedente per essere ricontattati;  per  urgenze  e'
possibile contattare l'assistenza  tecnica  applicativa  ai  seguenti
numeri   06-4761.2375/2125/2782   dalle   8,00   alle   18,00,    con
l'interruzione di un'ora tra 13,00 e le 14,00; 
      pattostab@tesoro.it per i quesiti di natura amministrativa  e/o
normativa. 
B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI PROSPETTI 
    B.1. Istruzioni generali 
    Cumulabilita' - I prospetti devono essere  compilati  dagli  enti
indicando i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento  (es.:  i
dati concernenti il monitoraggio del secondo trimestre devono  essere
riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il  30  giugno
2016; i dati a tutto il mese di settembre devono essere  riferiti  al
periodo che inizia il 1° gennaio e  termina  il  30  settembre  2016,
ecc.). 
    Il sistema effettua un controllo di cumulabilita'  dei  prospetti
concernenti il monitoraggio che, per i pagamenti, prevede  un  blocco
della procedura  di  acquisizione  qualora  i  dati  del  periodo  di
riferimento risultino inferiori  a  quelli  del  periodo  precedente,
mentre per gli impegni prevede  solo  un  messaggio  di  avvertimento
(warning),  di  cui  l'ente  dovra'  tener  conto  per  la   corretta
quadratura dei dati. 
    Dati dell'esercizio precedente - E'  prevista  l'indicazione  dei
dati relativi  all'esercizio  precedente,  inseriti  dall'ente  nella
rilevazione del patto di stabilita' del  precedente  anno  2015,  che
sono  riportati  automaticamente   dal   sistema   web.   L'eventuale
variazione dei dati 2015 deve essere  effettuata  nei  corrispondenti
prospetti del monitoraggio relativo al patto di stabilita'  dell'anno
2015. 
    Variazioni - In caso di errori materiali di inserimento ovvero di
imputazione, e' necessario rettificare il modello relativo al periodo
cui si riferisce l'errore. 
    Dati provvisori - Si rappresenta che le informazioni  riguardanti
il monitoraggio del patto di stabilita' interno, trasmesse  ai  sensi
dell'art.  1,  comma  460,  della  citata  legge  n.  228  del  2012,
dovrebbero,  in  linea  di  principio,  riguardare  dati  definitivi;
tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse  definitiva,  gli
enti provvedono, in ogni caso, all'invio di dati provvisori,  che  e'
consentito  modificare  non  appena  saranno   disponibili   i   dati
definitivi. 
    Rispetto del patto - Il rispetto del patto da parte  dei  singoli
enti viene  valutato  confrontando  il  risultato  conseguito  al  31
dicembre  2016  con  l'obiettivo  annuale  prefissato,  eventualmente
rideterminato a seguito dell'attribuzione di una quota  dello  stesso
agli enti locali del proprio territorio. 
    Per le regioni a statuto speciale cui si applicano  i  limiti  di
spesa, se la differenza tra il  risultato  registrato  e  l'obiettivo
programmatico rideterminato risulta negativa o pari a 0, il patto  di
stabilita' per l'anno 2016 e' stato rispettato. 
    Per la regione Trentino-Alto Adige  e  le  province  autonome  di
Trento e Bolzano che adottano il patto per saldi,  se  la  differenza
tra il  risultato  registrato  e  l'obiettivo  programmatico  risulta
positiva o pari a 0, il patto di stabilita' per l'anno 2016 e'  stato
rispettato. 
    B.2. Modelli per il monitoraggio n. 1M/16/EU e n. 2M/16/S 
    I modelli per il  monitoraggio  1M/16/EU  e  2M/16/S  presentano,
sostanzialmente, la stessa  struttura  dei  corrispondenti  prospetti
dell'anno passato. 
    Pertanto, le autonomie speciali che nel 2016 adottano gli  schemi
di bilanci di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 con funzioni
autorizzatoria, valorizzano: 
      la  voce  riguardante  il  titolo  4  delle  entrate   «Entrate
derivanti da alienazioni di beni e da trasferimenti in  c/capitale  e
da riscossione di crediti», indicando la somma del  titolo  4  e  del
titolo 5 delle entrate del proprio bilancio; 
      la voce riguardante  il  totale  titolo  2  -  spese  in  conto
capitale, indicando la somma del titolo 2 e del titolo 3 delle  spese
del proprio bilancio. 
    Entrambi i prospetti prevedono la detrazione  dalle  spese  degli
accantonamenti previsti dal decreto-legge n. 201  del  2011  e  dalle
leggi successive,  al  fine  di  evitare  a  carico  delle  autonomie
speciali un contributo alla finanza pubblica doppio rispetto a quello
previsto. 
    Per il monitoraggio dell'obiettivo eurocompatibile del  patto  di
stabilita' interno per le regioni  a  statuto  speciale,  escluse  la
regione Sardegna, la  regione  Siciliana,  la  regione  Trentino-Alto
Adige  e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  e'   stato
predisposto il modello n. 1M/16/EU. Come stabilito dall'art. 1, comma
451,  della  legge  n.  228/2012,  le  spese  finali  in  termini  di
competenza eurocompatibile sono costituite dalla somma: 
      a) degli impegni di parte corrente, al netto dei trasferimenti,
delle spese per imposte  e  tasse  e  per  oneri  straordinari  della
gestione corrente; 
      b) dei pagamenti per  trasferimenti  correnti,  per  imposte  e
tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente; 
      c) dei  pagamenti  in  conto  capitale  escluse  le  spese  per
concessione di crediti, per l'acquisto di titoli,  di  partecipazioni
azionarie e per conferimenti. 
    Il suindicato modello e', pertanto, articolato  in  tre  distinte
sezioni, corrispondenti alle lettere a), b) e c) dell'art.  1,  comma
451, della legge  n.  228/2012,  i  cui  totali  netti  concorrono  a
determinare  il  risultato  del  patto,  da  confrontarsi,   a   fine
esercizio, con l'obiettivo annuale. 
    In ciascuna sezione sono previste le voci  riguardanti  le  spese
che non concorrono alla definizione del tetto eurocompatibile e delle
spese non soggette al patto di stabilita' interno. 
    La prima sezione prevede l'inserimento del totale  degli  impegni
correnti (titolo primo della spesa), dal quale vanno detratti: 
      gli impegni  relativi  ai  trasferimenti  correnti  (S1),  alle
imposte e  tasse  (S2)  e  agli  oneri  straordinari  della  gestione
corrente (S3), 
      gli impegni correnti delle spese escluse dal patto  individuate
dalle voci da S4 a S10, se non comprese tra le spese  indicate  nelle
voci S1, S2 e S3. 
    La seconda sezione prevede l'inserimento  dei  dati  relativi  ai
pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e  per  gli
oneri straordinari della gestione  correnti,  dal  cui  totale  vanno
detratti i pagamenti correnti riguardanti le spese  non  soggette  al
patto considerati nelle voci economiche suindicate. 
    La terza sezione prevede che dal totale dei  pagamenti  in  conto
capitale (Titolo II) siano detratti: 
      i pagamenti riguardanti le concessioni di  crediti,  l'acquisto
di titoli, le partecipazioni azionarie e i conferimenti; 
      i pagamenti delle spese in c/capitale escluse dal patto (da S23
a S32), se non comprese tra le spese indicate nelle voci S23 e S24. 
    Per la regione Trentino Alto-Adige  e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, il  modello  n.  2M/16/S  riguarda  le  voci  di
entrata e di spesa che concorrono alla determinazione  del  saldo  in
termini di competenza mista. 
    Tale saldo e' costituito  dalla  somma  algebrica  degli  importi
risultanti dalla differenza, tra gli accertamenti e gli impegni,  per
la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la
parte in  conto  capitale,  al  netto  delle  spese  derivanti  dalla
concessione di  crediti  e  delle  spese  concernenti  partecipazioni
azionarie e conferimenti. 
    Si fa presente che gli obiettivi programmatici annuali  del  2016
sono inseriti nel sistema dagli enti, sulla base di  quanto  previsto
dagli accordi, gia' nel prospetto relativo al monitoraggio del  primo
trimestre 2016. 
    Tali   obiettivi,   eventualmente   rideterminati    a    seguito
dell'attribuzione  di  una  quota  agli  enti  locali   del   proprio
territorio,  hanno  esclusiva  valenza  per  il  confronto   con   le
risultanze  dell'intero  2016,  in  quanto  l'attuale  normativa  non
prevede obiettivi trimestrali. 
    I prospetti del monitoraggio sono compilati e  trasmessi  tramite
l'applicativo web del patto, anche in attesa della conclusione  degli
accordi di cui all'art. 1, comma 454, della legge n.  228  del  2012,
laddove previsti. In tal caso, la  regione  non  valorizza  il  campo
relativo all'obiettivo programmatico annuale spese finali (OP  SF  16
del modello 1M/16/EU), e i campi relativi alle esclusioni delle spese
non  previste   in   sede   di   accordo,   che   saranno   compilati
successivamente al perfezionamento dell'accordo. 
    B.3. Modello informativo n. 3OB/16 
    I commi da 728 a 731 dell'art. 1 della legge di  stabilita'  2016
introducono  meccanismi  di  flessibilita'  della  regola  del  nuovo
obiettivo di finanza pubblica in ambito regionale mediante i quali le
regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio  a
peggiorare il loro saldo allo scopo  di  favorire  un  aumento  degli
impegni  di  spesa  in  conto  capitale  fermo  restando  l'obiettivo
complessivo   a   livello   regionale   mediante    un    contestuale
miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti  enti
locali  del  territorio  regionale  e  della   regione   stessa.   In
particolare, il comma 729 prevede che  gli  spazi  finanziari  ceduti
dalla regione agli enti locali del proprio territorio sono  assegnati
tenendo conto prioritariamente delle richieste  avanzate  dai  comuni
con popolazione inferiore a 1.000 abitanti e dai comuni istituiti per
fusione a partire dall'anno 2011. 
    La procedura  e'  stata  articolata  in  due  tempi  al  fine  di
consentire il massimo  utilizzo  delle  capacita'  finanziarie  degli
enti: il comma 730, infatti, dispone  che  gli  enti  locali  possono
comunicare all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province  autonome,
entro il 15 aprile ed entro il 15 settembre, gli spazi finanziari  di
cui  necessitano  per  effettuare  esclusivamente  impegni  in  conto
capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti  a  cedere.  A
seguito di tali comunicazioni, le regioni  e  le  province  autonome,
entro  i  termini  perentori  del  30  aprile  e  del  30  settembre,
comunicano  agli  enti   locali   interessati   i   saldi   obiettivo
rideterminati e al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  con
riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione  o  provincia
autonoma, gli elementi informativi occorrenti  per  la  verifica  del
mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. 
    Si precisa che l'ultimo periodo del comma  730  prevede  che  gli
spazi finanziari attribuiti e non utilizzati  per  impegni  in  conto
capitale non rilevano ai fini del conseguimento del  saldo  obiettivo
di finanza pubblica di cui al  comma  710.  Tale  disposto  normativo
trova fondamento nello specifico vincolo di destinazione degli  spazi
finanziari  attribuiti   mediante   le   procedure   dei   patti   di
solidarieta'. 
    Il comma 731 prevede, inoltre, che agli enti  locali  che  cedono
spazi  finanziari  e'  riconosciuta,  nel  biennio  successivo,   una
modifica migliorativa del loro saldo obiettivo, commisurata al valore
degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo
a  livello  regionale.  Agli  enti  locali  che  acquisiscono   spazi
finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti  saldi  obiettivo
peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari
acquisiti. La somma algebrica dei maggiori spazi finanziari  concessi
e attribuiti, deve risultare, per ogni anno del  biennio  successivo,
pari a zero. 
    Infine,   con   riguardo   alle   comunicazioni   al    Ministero
dell'economia e delle finanze previste ai fini dell'applicazione  del
patto regionalizzato, si precisa che le stesse, oltre a contenere  la
deliberazione di Giunta regionale, devono indicare, per ciascun ente,
l'ammontare  degli  spazi  finanziari   attribuiti   o   ceduti   con
indicazione, altresi', del recupero nel biennio successivo. Lo schema
di riparto e attribuzione degli spazi da  utilizzare  ai  fini  della
deliberazione della Giunta regionale e' reso disponibile  all'interno
del sistema web dedicato al patto di stabilita' interno. 
    Le regioni trasmettono le informazioni di  dettaglio  riferite  a
ciascun ente locale mediante il sistema  web  dedicato  al  patto  di
stabilita' interno, utilizzando il  modello  disponibile  all'interno
dell'applicativo; all'interno della  sezione  dedicata  deve  essere,
altresi', allegata la deliberazione della Giunta regionale,  completa
delle tabelle allegate alla medesima deliberazione  in  formato  pdf,
redatte secondo il modello compilato mediante il sistema web dedicato
al patto di stabilita' interno. 
    Per gli anni 2016 e 2017, le regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle
d'Aosta e Trentino-Alto Adige, nonche' le Province autonome di Trento
e Bolzano, per le quali  resta  ferma  la  disciplina  del  patto  di
stabilita' interno recata dall'art. 1, commi 454  e  seguenti,  della
legge n. 228 del 2012 e degli  accordi  sottoscritti  con  lo  Stato,
operano la compensazione a valere sui rispettivi obiettivi del  patto
di stabilita' interno. Diversamente la regione Sardegna e la  regione
Siciliana - alle quali non si applicano i limiti  di  spesa  previsti
dal citato comma 454 della legge n. 228 del 2012 e le disposizioni in
materia di patto di stabilita', ai sensi dell'art. 42, comma 10,  del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 - opera  la  compensazione  a
valere sul saldo finale di competenza di cui al comma 710 dell'art. 1
della legge di stabilita' 2016. 
    Di seguito le tempistiche e gli adempimenti riguardanti il  patto
regionalizzato: 
      le regioni  e  le  province  autonome  definiscono  criteri  di
virtuosita'  e  modalita'  operative  previo  confronto  in  sede  di
Consiglio delle  autonomie  locali  (e,  ove  non  istituito,  con  i
rappresentanti  regionali  degli  enti   locali)   dando   priorita',
nell'assegnazione degli spazi ceduti,  alle  richieste  avanzate  dai
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti ed ai  comuni  istituiti
per fusione a partire dall'anno 2011; 
      entro il 15 aprile: gli enti locali comunicano alla  regione  o
provincia autonoma, all'ANCI o all'UPI gli spazi  finanziari  di  cui
necessitano per sostenere esclusivamente impegni di  spesa  in  conto
capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere; 
      entro  il  30  aprile:  le  regioni  e  le  province   autonome
comunicano  agli  enti   locali   interessati   i   saldi   obiettivo
rideterminati e al Ministero dell'economia e delle  finanze  mediante
il sito web dedicato al patto con riguardo a ciascun  ente  locale  e
alla regione stessa,  gli  elementi  informativi  occorrenti  per  la
verifica  del  mantenimento  dell'equilibrio  dei  saldi  di  finanza
pubblica; 
      entro il 15 settembre: gli enti locali comunicano alla  regione
o provincia autonoma, all'ANCI o all'UPI gli spazi finanziari  ancora
necessari per effettuare esclusivamente  impegni  in  conto  capitale
ovvero gli ulteriori spazi finanziari che sono disposti a cedere; 
      entro il 30  settembre:  le  regioni  e  le  province  autonome
definiscono e comunicano ai rispettivi enti locali i nuovi  obiettivi
di saldo assegnati e al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
mediante il sito web dedicato al  patto  di  stabilita'  interno  con
riferimento a ciascun ente locale e alla regione o provincia autonoma
stessa, gli elementi  informativi  occorrenti  per  la  verifica  del
mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. 
    Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento  e
Bolzano che esercitano le funzioni  in  materia  di  finanza  locale,
ferma restando la competenza delle stesse a definire autonomamente  i
criteri, le tempistiche di acquisizione delle  richieste/cessioni  di
spazi da parte degli enti locali e le modalita' operative riguardanti
il patto regionalizzato, comunicano entro  il  30  aprile  ed  il  30
settembre al Ministero dell'economia e delle finanze, l'obiettivo  di
saldo iniziale e l'obiettivo rideterminato con riferimento a  ciascun
ente locali e alla stessa  regione  o  provincia  autonoma.  Restano,
comunque,  ferme  le  eventuali  disposizioni   gia'   previste   nei
rispettivi protocollo d'intesa con lo Stato». 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico