(Allegato-art. 10)
                               Art.10. 
 
 
                          Clausole speciali 
 
    1. Sono ammesse alle trattative le  organizzazioni  sindacali  in
possesso dei requisiti previsti dall'art. 43, comma  1,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001 misurati nei comparti  ed  aree  definiti
nel presente CCNQ. 
    2. Per la medesima finalita' di cui  all'art.  8,  comma  1,  nei
comparti  Funzioni  centrali  e  Istruzione   e   ricerca   e   nelle
corrispondenti  aree  della  dirigenza,  limitatamente   ai   rinnovi
contrattuali per il triennio 2016-2018, sono presenti alle trattative
nazionali anche le organizzazioni sindacali che non abbiano  attivato
la procedura di cui all'art. 9 e che, sulla base dei dati associativi
ed elettorali relativi  all'ultima  rilevazione  effettuata,  abbiano
raggiunto la soglia del 5% in almeno uno dei comparti  o  delle  aree
pre-esistenti al presente CCNQ, confluiti nel nuovo comparto o area. 
    3. Le organizzazioni sindacali  di  cui  al  comma  2  non  hanno
diritto ai distacchi, ai permessi e alle altre prerogative  sindacali
e non concorrono al raggiungimento delle soglie di cui  all'art.  43,
comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001.