(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
 
                   Comparto delle funzioni locali 
 
    1.  Il  comparto  di  contrattazione  collettiva  delle  funzioni
locali, comprende il personale non dirigente dipendente da: 
      regioni a statuto ordinario e dagli enti pubblici non economici
dalle stesse dipendenti 
      province, citta' metropolitane,  enti  di  area  vasta,  liberi
consorzi comunali di cui alla  legge  4  agosto  2015,  n.  15  della
regione Sicilia; 
      comuni; 
      Comunita' montane; 
      ex Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati; 
      Consorzi e associazioni, incluse le Unioni di comuni; 
      Aziende pubbliche  di  servizi  alla  persona  (ex  IPAB),  che
svolgono prevalentemente funzioni assistenziali; 
      Universita' agrarie ed associazioni  agrarie  dipendenti  dagli
enti locali; 
      Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
      Autorita' di bacino, ai sensi della legge 21 ottobre  1994,  n.
584.