IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che, all'art. 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed e' destinato, sulla base di obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo, con particolare riguardo, tra l'altro, alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; Visto, in particolare, l'art. 15 del citato decreto 8 marzo 2013, che prevede che gli interventi del Fondo per la crescita sostenibile sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano, tra l'altro, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilita' dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensita' delle agevolazioni, nonche' i termini e le modalita' per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalita' per la concessione ed erogazione degli aiuti; Visto il regime di aiuto n. SA.40948, registrato in data 13 febbraio 2015, inerente l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici del Programma «Horizon 2020», ed attuato con decreti del Ministro dello sviluppo economico del 20 giugno 2013 e 4 dicembre 2014; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e, in particolare, l'art. 25 che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato interno ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo; Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga altresi' il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e visti, in particolare, gli articoli 14 e successivi che prevedono l'adozione, da parte degli Stati membri, dell'Accordo di partenariato quale strumento di programmazione dei suddetti Fondi, stabilendone i relativi contenuti; Visto, in particolare, l'art. 9 del sopra citato regolamento (UE) n. 1303/2013, che tra gli obiettivi tematici che contribuiscono alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, al paragrafo 1 individua quello finalizzato a rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione (obiettivo tematico 1); Visto l'Accordo di partenariato per l'Italia, adottato con decisione della Commissione europea C(2014) 8021 final, del 29 ottobre 2014; Visto il Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 final, del 23 giugno 2015 e modificato con decisione della Commissione europea C(2015) 8450 final, del 24 novembre 2015; Visto, in particolare, l'Asse I - Innovazione, Azione 1.1.3 - Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonche' attraverso il finanziamento dell'industrializzazione dei risultati della ricerca, del sopra richiamato Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR; Considerato che il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in applicazione della normativa comunitaria riguardante la programmazione 2014-2020 dei fondi di sviluppo e di investimento europei, ha definito, in materia di ricerca e innovazione, una strategia nazionale di specializzazione intelligente, intesa come strategia di innovazione nazionale che individua specifiche aree tematiche prioritarie di intervento che riflettono un elevato potenziale imprenditoriale in termini di posizionamento competitivo, in grado di rispondere alle opportunita' emergenti e ai futuri sviluppi del mercato; Considerato che la strategia nazionale di specializzazione intelligente rappresenta, in base a quanto previsto dall'Accordo di partenariato per l'Italia, il quadro strategico esclusivo per il disegno e l'attuazione degli interventi delle politiche di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione attuate nell'ambito dell'obiettivo tematico 1 di cui all'art. 9 del sopra citato regolamento (UE) n. 1301/2013; Considerato che, ai fini della definizione dei piani attuativi della strategia nazionale di specializzazione intelligente, la strategia stessa prevede, lungo tutto l'arco del periodo di programmazione 2014-2020, l'aggiornamento del processo di scoperta imprenditoriale che ha portato alla individuazione delle aree di specializzazione nazionali e delle traiettorie tecnologiche di sviluppo a priorita' nazionale; Ritenuto, nell'ambito degli interventi di cui alla predetta Azione 1.1.3 del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, di definire particolari modalita' e procedure, rispondenti alle specifiche caratteristiche ed esigenze delle imprese e dei territori interessati, per attuare uno o piu' bandi in favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020, riguardanti unita' produttive localizzate nei territori delle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) e delle regioni in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna) ai sensi della normativa comunitaria; Considerato che, nelle more dell'istituzione e dell'avvio delle attivita' dei Gruppi di lavoro tematici previsti dalla governance della strategia nazionale di specializzazione intelligente, gli interventi mirati dal lato dell'offerta, tra cui gli interventi di cui all'azione 1.1.3 del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, contribuiscono ad aggiornare il processo di scoperta imprenditoriale, consentendo di giungere a una piu' puntuale definizione delle traiettorie tecnologiche di sviluppo a priorita' nazionale, sulla base dei contenuti delle proposte progettuali presentate; Visto, altresi', l'art. 68 del sopra citato regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni inerenti al finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti e dei costi per il personale in materia di sovvenzioni e di assistenza rimborsabile, e, in particolare, il paragrafo 1, lettera c), che prevede, laddove l'esecuzione di un'operazione dia origine a costi indiretti, che questi ultimi si possano calcolare forfettariamente secondo un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti, applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario; Visto il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006, e, in particolare, l'art. 29 che prevede che i costi indiretti ammissibili sono determinati applicando un tasso forfettario del 25 per cento del totale dei costi diretti ammissibili; Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, e, in particolare, l'art. 20 che prevede che i costi indiretti possano essere calcolati mediante l'applicazione di un tasso forfettario stabilito conformemente all'art. 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1290/2013 per alcuni tipi di operazioni o alcuni progetti facenti parti di operazioni tra le quali quelle sostenute dal FESR comprese nei codici 056, 057 o in quelli da 060 a 065 dei campi di intervento di cui alla tabella 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, e attuate nell'ambito di una delle priorita' di investimento previste dall'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), paragrafo 2, lettera b), paragrafo 3, lettere a) e c), e paragrafo 4, lettera f), del citato regolamento (UE) n. 1301/2013; Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2015, che istituisce lo strumento di garanzia per la copertura del rischio legato alla mancata restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «Ministero»: Il Ministero dello sviluppo economico; b) «Fondo per la crescita sostenibile»: il Fondo di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; c) «regioni meno sviluppate»: le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia; d) «regioni in transizione»: le Regioni Abruzzo, Molise e Sardegna; e) «soggetto gestore»: il soggetto a cui sono affidati gli adempimenti tecnici ed amministrativi riguardanti l'istruttoria delle proposte progettuali, l'erogazione delle agevolazioni, l'esecuzione di monitoraggi, ispezioni e controlli previsti dal decreto ministeriale 20 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228 del 28 settembre 2013, e successive modiche e integrazioni; f) «regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; g) «regolamento (UE) n. 1303/2013»: il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; h) «PMI»: le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato 1 del «regolamento GBER»; i) «liberi professionisti»: coloro che, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, svolgono un'attivita' economica inerente all'esercizio delle professioni intellettuali di cui all'art. 2229 del codice civile o delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4; l) «ricerca industriale»: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se cio' e' necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche; m) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti; n) «organismi di ricerca»: un'entita' (ad esempio, universita' o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entita' collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attivita' di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attivita' mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entita' svolga anche attivita' economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attivita' economiche devono formare oggetto di contabilita' separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entita', ad esempio in qualita' di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati; o) «spin-off»: una societa' di capitali il cui capitale sociale, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, e' detenuto per almeno il 30 per cento da un Organismo di ricerca e che, alla stessa data, non dispone di almeno due bilanci approvati; p) «collaborazione effettiva»: la collaborazione tra almeno due soggetti indipendenti, ossia che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile o che non siano partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti, finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale i soggetti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati; q) «progetti Seal of excellence»: i progetti di ricerca e sviluppo presentati nella fase 2 del Programma strumento PMI «Orizzonte 2020», a cui e' stato riconosciuto, nell'ambito dell'iniziativa pilota della Commissione europea «Seal of excellence», un sigillo di eccellenza che attesta la valutazione positiva ottenuta dal progetto, ma che non sono stati finanziati per mancanza di un'adeguata copertura finanziaria.