Art. 10 Erogazione delle agevolazioni 1. Le agevolazioni sono erogate dal soggetto gestore, sulla base delle richieste avanzate periodicamente dai soggetti beneficiari, in non piu' di 5 soluzioni, piu' l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto. 2. Ai fini dell'erogazione per stati di avanzamento il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione, relativa alle attivita' svolte e alle spese e ai costi effettivamente sostenuti in un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre, a partire dalla data del decreto di concessione ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente al decreto di concessione, a partire dalla data di effettivo avvio delle attivita'. La prima erogazione puo' riguardare le spese e i costi sostenuti fino alla data del decreto di concessione, indipendentemente dalla cadenza semestrale. Le spese e i costi effettivamente sostenuti devono essere comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente ad eccezione delle categorie di spesa per le quali sono applicate le opzioni di costo semplificate ai sensi degli articoli 67 e 68 del regolamento (UE) n. 1303/2013, come individuate dal provvedimento di cui all'art. 7, comma 1. I pagamenti dei titoli di spesa e dei costi devono essere effettuati con modalita' che consentano la loro piena tracciabilita' e la loro riconducibilita' alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono. 3. Il finanziamento agevolato puo' essere erogato anche a titolo di anticipazione in un'unica soluzione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa. In alternativa alla presentazione delle citate garanzie, le imprese possono avvalersi dello strumento di garanzia istituito ai sensi del decreto direttoriale 6 agosto 2015 citato in premessa, contribuendo al finanziamento dello strumento con una quota proporzionale all'anticipazione richiesta nella misura e secondo le modalita' di versamento definite con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 1. 4. Per il contributo diretto alla spesa, l'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate a stato di avanzamento lavori non puo' superare il 90 per cento dello stesso contributo concesso, al netto dell'eventuale maggiorazione di cui all'art. 6, comma 3. Il residuo 10 per cento, detratto dall'erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e, ove necessario, da quella precedente, viene erogato a saldo, una volta effettuati gli accertamenti previsti dall'art. 12. 5. Ai fini dell'ultima erogazione a saldo, il soggetto beneficiario trasmette al soggetto gestore, entro 3 mesi dalla data di ultimazione del progetto, un rapporto tecnico finale concernente il raggiungimento degli obiettivi e la documentazione relativa alle spese e ai costi complessivi sostenuti. 6. Le erogazioni sono disposte, compatibilmente con la disponibilita' di cassa delle risorse finanziarie e salvo eventuali richieste di integrazione della documentazione presentata, entro 60 giorni dalla ricezione dello stato di avanzamento e della relativa documentazione, fatta salva l'erogazione a saldo che e' disposta entro 6 mesi dalla data di ricezione della documentazione finale di spesa al fine di consentire lo svolgimento delle verifiche di cui al comma 10 e degli accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun progetto e l'adozione del decreto di concessione definitivo di cui all'art. 12, comma 1. 7. Il Ministero trasferisce periodicamente al soggetto gestore le somme necessarie per le erogazioni di cui al presente articolo, sulla base del relativo fabbisogno. 8. Gli schemi per le richieste di erogazione nonche' i criteri e le modalita' per la rendicontazione dei costi ammissibili sono resi disponibili con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 1. 9. Entro sessanta giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione, il soggetto gestore provvede a: a) verificare, dall'esame della documentazione tecnica prevista a corredo della domanda, il corretto andamento delle attivita'; b) verificare la pertinenza, la congruita' e l'ammissibilita' delle spese e dei costi rendicontati; c) verificare che le spese e i costi siano stati effettivamente sostenuti e pagati e che siano stati rendicontati secondo quanto previsto dal provvedimento di cui all'art. 7, comma 1; d) verificare il rispetto del divieto di cumulo di cui all'art. 6, comma 10; e) verificare l'avanzamento del progetto sulla base del rapporto tecnico presentato dal soggetto beneficiario; f) verificare la regolarita' contributiva del soggetto beneficiario; g) verificare che il soggetto beneficiario sia in regola con il rimborso delle rate relative ad eventuali altri finanziamenti ottenuti a valere sul fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; h) verificare che il soggetto beneficiario non rientri tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; i) calcolare le agevolazioni spettanti; l) effettuare, con riferimento all'ultimo stato di avanzamento, una verifica in loco secondo quanto previsto al comma 10; m) erogare le quote di agevolazioni, come determinate ai sensi del presente articolo. 10. Il soggetto gestore, entro trenta giorni dalla data di trasmissione dell'ultimo stato di avanzamento lavori e prima dell'erogazione corrispondente, effettua una verifica finale volta ad accertare l'effettiva realizzazione del progetto, il raggiungimento degli obiettivi tecnologici previsti e la pertinenza e congruita' dei relativi costi. In esito a tale verifica finale, il soggetto gestore trasmette una relazione tecnica al Ministero che si conclude con un giudizio positivo o negativo sul progetto realizzato. 11. Il soggetto gestore, indipendentemente dalla presentazione di stati di avanzamento lavori, effettua una verifica intermedia in loco di natura tecnica sullo stato di attuazione del progetto di ricerca e sviluppo. Tale verifica viene effettuata a meta' del periodo di realizzazione previsto, calcolato a partire dalla data di avvio comunicata ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera c), ed e' indirizzata a valutare, rispetto agli obiettivi realizzativi individuati nel piano di sviluppo e approvati dal soggetto gestore, lo stato di svolgimento del progetto, le eventuali criticita' tecniche riscontrate e le modifiche apportate rispetto alle attivita' previste, o che sarebbe utile apportare ai fini della positiva conclusione del progetto. Nel caso in cui la verifica si concluda con esito negativo il soggetto gestore propone al Ministero la revoca delle agevolazioni.