Art. 10 
 
 
                    Erogazione delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni sono erogate dal soggetto  gestore,  sulla  base
delle richieste avanzate periodicamente dai soggetti beneficiari,  in
non piu' di 5 soluzioni, piu' l'ultima a saldo, in relazione a  stati
di avanzamento del progetto. 
  2. Ai fini dell'erogazione per stati  di  avanzamento  il  soggetto
beneficiario deve presentare  idonea  documentazione,  relativa  alle
attivita' svolte e alle spese e ai costi effettivamente sostenuti  in
un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di  semestre,
a partire dalla data del decreto di concessione ovvero, nel  caso  in
cui  il  progetto  sia  avviato   successivamente   al   decreto   di
concessione, a partire dalla data di effettivo avvio delle attivita'.
La prima erogazione puo' riguardare le spese e i costi sostenuti fino
alla data del decreto di concessione, indipendentemente dalla cadenza
semestrale. Le spese e i costi effettivamente sostenuti devono essere
comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili di  valore
probatorio equivalente ad eccezione delle categorie di spesa  per  le
quali sono applicate le opzioni di costo semplificate ai sensi  degli
articoli 67 e 68 del regolamento (UE) n. 1303/2013, come  individuate
dal provvedimento di cui all'art. 7, comma 1. I pagamenti dei  titoli
di spesa e dei costi  devono  essere  effettuati  con  modalita'  che
consentano la loro piena tracciabilita' e  la  loro  riconducibilita'
alla  fattura  o  al  documento  contabile   di   valore   probatorio
equivalente a cui si riferiscono. 
  3. Il finanziamento agevolato puo' essere erogato anche a titolo di
anticipazione  in  un'unica  soluzione,   previa   presentazione   di
fideiussione bancaria o polizza  assicurativa.  In  alternativa  alla
presentazione delle citate garanzie,  le  imprese  possono  avvalersi
dello  strumento  di  garanzia  istituito  ai   sensi   del   decreto
direttoriale 6  agosto  2015  citato  in  premessa,  contribuendo  al
finanziamento   dello   strumento   con   una   quota   proporzionale
all'anticipazione richiesta nella misura e secondo  le  modalita'  di
versamento definite con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 1. 
  4. Per il contributo diretto alla  spesa,  l'ammontare  complessivo
delle erogazioni effettuate a stato di avanzamento  lavori  non  puo'
superare il 90 per cento dello stesso contributo concesso,  al  netto
dell'eventuale maggiorazione di cui all'art. 6, comma 3.  Il  residuo
10 per cento, detratto dall'erogazione relativa all'ultimo  stato  di
avanzamento e, ove necessario, da quella precedente, viene erogato  a
saldo, una volta effettuati gli accertamenti previsti dall'art. 12. 
  5. Ai fini dell'ultima erogazione a saldo, il soggetto beneficiario
trasmette al soggetto gestore, entro 3 mesi dalla data di ultimazione
del   progetto,   un   rapporto   tecnico   finale   concernente   il
raggiungimento degli obiettivi  e  la  documentazione  relativa  alle
spese e ai costi complessivi sostenuti. 
  6.  Le   erogazioni   sono   disposte,   compatibilmente   con   la
disponibilita' di cassa delle risorse finanziarie e  salvo  eventuali
richieste di integrazione della documentazione presentata,  entro  60
giorni dalla ricezione dello stato di avanzamento  e  della  relativa
documentazione, fatta salva l'erogazione  a  saldo  che  e'  disposta
entro 6 mesi dalla data di ricezione della documentazione  finale  di
spesa al fine di consentire lo svolgimento delle verifiche di cui  al
comma 10 e degli accertamenti sull'avvenuta realizzazione di  ciascun
progetto e l'adozione del decreto di concessione  definitivo  di  cui
all'art. 12, comma 1. 
  7. Il Ministero trasferisce periodicamente al soggetto  gestore  le
somme necessarie per le erogazioni di cui al presente articolo, sulla
base del relativo fabbisogno. 
  8. Gli schemi per le richieste di erogazione nonche' i criteri e le
modalita' per la rendicontazione  dei  costi  ammissibili  sono  resi
disponibili con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 1. 
  9. Entro sessanta giorni dalla ricezione di ciascuna  richiesta  di
erogazione, il soggetto gestore provvede a: 
    a) verificare, dall'esame della documentazione tecnica prevista a
corredo della domanda, il corretto andamento delle attivita'; 
    b) verificare la pertinenza,  la  congruita'  e  l'ammissibilita'
delle spese e dei costi rendicontati; 
    c) verificare che le spese e i costi siano  stati  effettivamente
sostenuti e pagati e che  siano  stati  rendicontati  secondo  quanto
previsto dal provvedimento di cui all'art. 7, comma 1; 
    d) verificare il rispetto del divieto di cumulo di  cui  all'art.
6, comma 10; 
    e) verificare l'avanzamento del progetto sulla base del  rapporto
tecnico presentato dal soggetto beneficiario; 
    f)  verificare   la   regolarita'   contributiva   del   soggetto
beneficiario; 
    g) verificare che il soggetto beneficiario sia in regola  con  il
rimborso  delle  rate  relative  ad  eventuali  altri   finanziamenti
ottenuti a valere sul  fondo  di  cui  all'art.  14  della  legge  17
febbraio 1982, n. 46; 
    h) verificare che il soggetto beneficiario  non  rientri  tra  le
imprese che hanno  ricevuto  e,  successivamente,  non  rimborsato  o
depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali
o incompatibili dalla Commissione europea; 
    i) calcolare le agevolazioni spettanti; 
    l) effettuare, con riferimento all'ultimo stato  di  avanzamento,
una verifica in loco secondo quanto previsto al comma 10; 
    m) erogare le quote di agevolazioni, come  determinate  ai  sensi
del presente articolo. 
  10.  Il  soggetto  gestore,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
trasmissione  dell'ultimo  stato  di  avanzamento  lavori   e   prima
dell'erogazione corrispondente, effettua una verifica finale volta ad
accertare l'effettiva realizzazione del progetto,  il  raggiungimento
degli obiettivi tecnologici previsti e la pertinenza e congruita' dei
relativi costi. In esito a tale verifica finale, il soggetto  gestore
trasmette una relazione tecnica al Ministero che si conclude  con  un
giudizio positivo o negativo sul progetto realizzato. 
  11. Il soggetto gestore, indipendentemente dalla  presentazione  di
stati di avanzamento lavori, effettua una verifica intermedia in loco
di natura tecnica sullo stato di attuazione del progetto di ricerca e
sviluppo. Tale verifica viene  effettuata  a  meta'  del  periodo  di
realizzazione previsto, calcolato  a  partire  dalla  data  di  avvio
comunicata  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  2,  lettera  c),  ed  e'
indirizzata  a  valutare,  rispetto   agli   obiettivi   realizzativi
individuati nel piano di sviluppo e approvati dal  soggetto  gestore,
lo  stato  di  svolgimento  del  progetto,  le  eventuali  criticita'
tecniche riscontrate e le modifiche apportate rispetto alle attivita'
previste, o che  sarebbe  utile  apportare  ai  fini  della  positiva
conclusione del progetto. Nel caso in cui la verifica si concluda con
esito negativo il soggetto gestore propone  al  Ministero  la  revoca
delle agevolazioni.