Art. 12 
 
 
           Accertamenti sulla realizzazione dei progetti, 
                        controlli e ispezioni 
 
  1. Il Ministero, ai fini dell'adozione del decreto  di  concessione
definitivo delle  agevolazioni  e  dell'erogazione  del  saldo  delle
agevolazioni   spettanti,    dispone    accertamenti    sull'avvenuta
realizzazione di ciascun progetto, ai quali continuano ad  applicarsi
le disposizioni di cui alla direttiva  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 10 luglio 2008, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 212 del 10 settembre  2008.  Gli  oneri  delle
commissioni  di  accertamento  sono  posti  a  carico  delle  risorse
dell'asse V - Assistenza tecnica - del Programma operativo  nazionale
«Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR. 
  2. In ogni fase del  procedimento  il  Ministero  puo'  effettuare,
anche per il tramite del  soggetto  gestore,  controlli  e  ispezioni
sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le  condizioni  per
la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonche'  lo  stato
di attuazione degli interventi finanziati. 
  3. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire e  agevolare  le
attivita'  di  controllo  da  parte  del  Ministero  e  a  mettere  a
disposizione tutte le necessarie informazioni  e  tutti  i  documenti
giustificativi  relativi  alle  spese  e  ai   costi   ammessi   alle
agevolazioni. La documentazione amministrativa e  contabile  relativa
alle spese e ai costi ammessi deve essere  conservata,  ai  sensi  di
quanto previsto dalle norme nazionali in materia, per almeno 10  anni
dal pagamento del saldo delle agevolazioni. Al fine di  garantire  il
rispetto di quanto previsto dall'art. 140  del  regolamento  (UE)  n.
1303/2013, il Ministero puo' stabilire un  termine  maggiore  per  la
conservazione della predetta documentazione, dandone comunicazione al
soggetto beneficiario. In ogni caso, i  documenti  giustificativi  di
spesa devono essere conservati sotto forma di originali  o,  in  casi
debitamente giustificati, sotto forma  di  copie  autenticate,  o  su
supporti per i  dati  comunemente  accettati,  comprese  le  versioni
elettroniche  di  documenti  originali  o   i   documenti   esistenti
esclusivamente in versione elettronica.