Art. 3 Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto i seguenti soggetti: a) le imprese che esercitano le attivita' di cui all'art. 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attivita' industriale; c) le imprese che esercitano le attivita' ausiliarie di cui al numero 5) dell'art. 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b); d) centri di ricerca con personalita' giuridica. 2. Limitatamente ai progetti proposti congiuntamente con uno o piu' soggetti di cui al comma 1, possono beneficiare delle agevolazioni anche i seguenti soggetti: a) organismi di ricerca; b) liberi professionisti; c) spin-off. 3. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con uno o piu' soggetti di cui al comma 2, fino a un numero massimo di tre soggetti co-proponenti. In tali casi, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono essere redatti nelle forme prescritte dalla legge e devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attivita', espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere: a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante; b) la definizione degli aspetti relativi alla proprieta', all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo; c) l'individuazione nell'ambito dei soggetti di cui al comma 1, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero. 4. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti: a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese; i soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalita' giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione la disponibilita' di almeno un'unita' locale nel territorio delle regioni meno sviluppate o delle regioni in transizione; b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali; c) trovarsi in regime di contabilita' ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati; d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; e) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta' cosi' come individuata nel regolamento GBER; g) presentare un'adeguata capacita' di rimborsare il finanziamento agevolato di cui all'art. 6 e, quindi, un valore dell'indicatore di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), numero 3), sub i), almeno pari a 0,8; h) non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna passata in giudicato o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, pronunciati nei confronti dei soggetti e per i reati di cui all'art. 38, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda. 5. I soggetti di cui al comma 2, alla data di presentazione della domanda devono possedere, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica, tutti i requisiti di cui al comma 4, ad eccezione di quelli di cui alle lettere c) e g).