Art. 4 
 
 
                        Progetti ammissibili 
 
  1. I progetti ammissibili alle  agevolazioni  devono  prevedere  la
realizzazione di attivita'  di  ricerca  industriale  e  di  sviluppo
sperimentale,  finalizzate  alla  realizzazione  di  nuovi  prodotti,
processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti,  processi
o  servizi  esistenti,  tramite   lo   sviluppo   delle   tecnologie,
riconducibili  alle  aree  tematiche  individuate   dalla   strategia
nazionale di specializzazione intelligente, riportate in allegato. 
  2. Ai fini dell'ammissibilita'  alle  agevolazioni  i  progetti  di
ricerca e sviluppo devono: 
    a) fatto salvo quanto previsto dal comma  3,  essere  realizzati,
dai soggetti di cui all'art. 3, commi 1 e 2,  nell'ambito  di  una  o
piu'  delle  proprie  unita'  locali  ubicate  nelle   Regioni   meno
sviluppate e/o nelle regioni in transizione; 
    b) prevedere spese e  costi  ammissibili  non  inferiori  a  euro
800.000,00 e non superiori a euro 5.000.000,00; 
    c)  essere  avviati  successivamente  alla  presentazione   della
domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi
dalla data del decreto di concessione. Per data di avvio del progetto
di  ricerca  e  sviluppo  si  intende  la  data  del  primo   impegno
giuridicamente vincolante ad ordinare  attrezzature  o  di  qualsiasi
altro impegno che renda irreversibile l'investimento,  a  seconda  di
quale condizione si verifichi prima. La predetta data di  avvio  deve
essere espressamente  indicata  dal  soggetto  beneficiario,  che  e'
tenuto a trasmettere al  soggetto  gestore,  entro  30  giorni  dalla
stessa data di avvio, una specifica dichiarazione resa ai sensi degli
articoli 47 e 76 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445; 
    d) avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a  36
mesi. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario,  il  Ministero
puo' concedere una proroga del termine di  ultimazione  del  progetto
non superiore a 12 mesi; 
    e) qualora presentati congiuntamente da piu' soggetti,  prevedere
che ciascun proponente sostenga almeno il  10  per  cento  dei  costi
complessivi ammissibili. 
  3.  I  progetti  presentati  in  forma  congiunta  possono   essere
realizzati, per una quota non superiore al 35 per  cento  del  totale
dei costi ammissibili esposti in domanda, in una o piu' unita' locali
dei soggetti di cui all'art. 3, ubicate  nelle  aree  del  territorio
nazionale non comprese in quelle  delle  regioni  meno  sviluppate  e
delle regioni in transizione. Tali progetti  possono  essere  ammessi
alle agevolazioni solo fino al raggiungimento della  soglia  prevista
dall'art. 70, paragrafo  2,  lettera  b),  del  regolamento  (UE)  n.
1303/2013 e a condizione che la parte del progetto realizzata  al  di
fuori delle regioni meno sviluppate e delle  regioni  in  transizione
sia strettamente necessaria al  raggiungimento  degli  obiettivi  del
progetto  stesso  e  presenti  effetti   indotti   sulla   diffusione
dell'innovazione  a  vantaggio  di  tali  regioni,  con   particolare
riferimento alla definizione di processi di trasferimento tecnologico
e/o di conoscenze o all'introduzione di nuovi  processi,  prodotti  o
servizi. 
  4. Per i progetti di cui al comma 3, nel  caso  in  cui  a  seguito
dello svolgimento dell'attivita' istruttoria di cui all'art. 8, comma
3, la quota del progetto da realizzare al di fuori delle Regioni meno
sviluppate e delle regioni in transizione risulti superiore al 35 per
cento del totale dei  costi  ammissibili,  la  parte  eccedente,  pur
essendo parte del  progetto  da  realizzare,  non  viene  considerata
agevolabile ai fini del presente decreto. 
  5. I progetti Seal of excellence sono ammissibili alle agevolazioni
di cui al  presente  decreto  solo  a  condizione  che  rispettino  i
requisiti di ammissibilita' previsti dal presente  articolo,  secondo
le modalita' specificate nel provvedimento di cui all'art.  7,  comma
1.