Art. 4 Progetti ammissibili 1. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attivita' di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie, riconducibili alle aree tematiche individuate dalla strategia nazionale di specializzazione intelligente, riportate in allegato. 2. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni i progetti di ricerca e sviluppo devono: a) fatto salvo quanto previsto dal comma 3, essere realizzati, dai soggetti di cui all'art. 3, commi 1 e 2, nell'ambito di una o piu' delle proprie unita' locali ubicate nelle Regioni meno sviluppate e/o nelle regioni in transizione; b) prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 800.000,00 e non superiori a euro 5.000.000,00; c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione. Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La predetta data di avvio deve essere espressamente indicata dal soggetto beneficiario, che e' tenuto a trasmettere al soggetto gestore, entro 30 giorni dalla stessa data di avvio, una specifica dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; d) avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero puo' concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a 12 mesi; e) qualora presentati congiuntamente da piu' soggetti, prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10 per cento dei costi complessivi ammissibili. 3. I progetti presentati in forma congiunta possono essere realizzati, per una quota non superiore al 35 per cento del totale dei costi ammissibili esposti in domanda, in una o piu' unita' locali dei soggetti di cui all'art. 3, ubicate nelle aree del territorio nazionale non comprese in quelle delle regioni meno sviluppate e delle regioni in transizione. Tali progetti possono essere ammessi alle agevolazioni solo fino al raggiungimento della soglia prevista dall'art. 70, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 e a condizione che la parte del progetto realizzata al di fuori delle regioni meno sviluppate e delle regioni in transizione sia strettamente necessaria al raggiungimento degli obiettivi del progetto stesso e presenti effetti indotti sulla diffusione dell'innovazione a vantaggio di tali regioni, con particolare riferimento alla definizione di processi di trasferimento tecnologico e/o di conoscenze o all'introduzione di nuovi processi, prodotti o servizi. 4. Per i progetti di cui al comma 3, nel caso in cui a seguito dello svolgimento dell'attivita' istruttoria di cui all'art. 8, comma 3, la quota del progetto da realizzare al di fuori delle Regioni meno sviluppate e delle regioni in transizione risulti superiore al 35 per cento del totale dei costi ammissibili, la parte eccedente, pur essendo parte del progetto da realizzare, non viene considerata agevolabile ai fini del presente decreto. 5. I progetti Seal of excellence sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto solo a condizione che rispettino i requisiti di ammissibilita' previsti dal presente articolo, secondo le modalita' specificate nel provvedimento di cui all'art. 7, comma 1.