Art. 7 
 
 
                        Procedura di accesso 
 
  1. Il termine di apertura e le modalita' per la presentazione delle
domande di agevolazioni sono definite dal  Ministero  con  successivo
provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle  imprese.
Con il medesimo provvedimento sono definiti le condizioni, i punteggi
massimi e le soglie minime per la valutazione delle  domande  di  cui
all'art.  9,  gli  indicatori  di   impatto   dell'intervento   e   i
valori-obiettivo di cui all'art. 25, comma 4,  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, le modalita' di presentazione delle  domande  di
erogazione, i criteri per la determinazione e la rendicontazione  dei
costi ammissibili, gli oneri  informativi  a  carico  delle  imprese,
nonche' gli eventuali ulteriori elementi utili a definire la corretta
attuazione dell'intervento agevolativo. 
  2. Ciascun soggetto, sia  in  forma  singola  che  congiunta,  puo'
presentare nell'ambito del presente intervento una  sola  domanda  di
accesso alle agevolazioni, ad eccezione di quanto previsto al comma 3
per gli organismi di ricerca. 
  3. Gli organismi di ricerca possono  partecipare  a  piu'  progetti
congiunti mediante propri istituti, dipartimenti universitari o altre
unita'  organizzative-funzionali  dotati  di  autonomia   gestionale,
organizzativa  e  finanziaria.  Al  fine  di  garantire  la  corretta
realizzazione del progetto presentato,  ciascuno  di  tali  istituti,
dipartimenti  o  unita'  organizzative-funzionali  dell'organismo  di
ricerca puo' partecipare ad un solo progetto. 
  4.  La  domanda  di  agevolazioni  deve  essere   corredata   della
documentazione indicata nel provvedimento di cui al comma 1, tra cui,
in particolare, quella concernente: 
    a) la scheda tecnica contenente dati e informazioni sul  soggetto
proponente; 
    b) il piano di sviluppo del progetto; 
    c) il contratto di collaborazione, nel caso di progetto  proposto
congiuntamente da piu' soggetti. 
  5. La domanda di agevolazioni e la documentazione di cui al comma 4
devono essere presentate secondo gli schemi resi disponibili  con  il
provvedimento di cui al comma 1. 
  6. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31  marzo
1998,  n.  123,  le   imprese   hanno   diritto   alle   agevolazioni
esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie  disponibili.  Il
Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del  direttore
generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  e  nel  proprio  sito  internet,
l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.