Art. 8 
 
 
              Istruttoria delle domande di agevolazioni 
                  e concessione delle agevolazioni 
 
  1. Il soggetto gestore procede  all'istruttoria  delle  domande  di
agevolazioni nel rispetto dell'ordine cronologico  di  presentazione,
fatto salvo quanto previsto al comma 2. 
  2.  Qualora  le  risorse  residue  non  consentano   l'accoglimento
integrale delle domande presentate nello stesso giorno,  le  predette
domande sono ammesse all'istruttoria in base alla  posizione  assunta
nell'ambito  di  una  specifica  graduatoria  di  accesso,   fino   a
esaurimento, anche in considerazione delle riserve di cui all'art. 2,
comma 3, delle stesse risorse finanziarie. La graduatoria e'  formata
in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito  a  ciascun
progetto in relazione alla  solidita'  economico-finanziaria  di  cui
all'art. 9, comma 1, lettera a), numero 3. Con  il  provvedimento  di
cui all'art. 7, comma 1, sono definite le modalita'  di  calcolo  del
punteggio complessivo  nel  caso  di  progetti  presentati  in  forma
congiunta con i soggetti di cui all'art.  3,  comma  2.  In  caso  di
parita' di punteggio tra piu' progetti, prevale il  progetto  con  il
minor costo presentato. A conclusione delle attivita' istruttorie  di
cui al comma 3, qualora nel corso delle verifiche emergano  dei  dati
utili alla formazione della graduatoria difformi  rispetto  a  quelli
dichiarati dai soggetti proponenti, la graduatoria  stessa,  ai  fini
dell'accesso alle agevolazioni, viene rideterminata  sulla  base  dei
dati risultanti dalle predette attivita' istruttorie. 
  3. Il soggetto  gestore  provvede  all'istruttoria  amministrativa,
finanziaria e tecnica, sulla base della documentazione presentata. In
tale ambito, in particolare, valuta: 
    a)  le   caratteristiche   tecnico-economico-finanziarie   e   di
ammissibilita' del soggetto proponente; 
    b) la coerenza della proposta con le finalita' dichiarate  e  con
quelle di cui al presente decreto; 
    c)     la     fattibilita'     tecnica,     la     sostenibilita'
economico-finanziaria, la qualita' tecnica e l'impatto  del  progetto
di  ricerca  e  sviluppo,  la   sussistenza   delle   condizioni   di
ammissibilita' dello stesso, con  particolare  riferimento  a  quanto
indicato agli articoli 3, 4 e 5. Per i progetti di  cui  all'art.  4,
comma 3, deve, inoltre, essere valutata la presenza dei requisiti ivi
indicati; 
    d) le caratteristiche del soggetto proponente, la qualita'  della
proposta progettuale e l'impatto del progetto sulla base dei  criteri
indicati all'art. 9, comma 1, assegnando  agli  stessi  un  punteggio
sulla base di quanto stabilito nel provvedimento di cui  all'art.  7,
comma 1,  e  verificando  il  superamento  o  meno  delle  soglie  di
ammissibilita' fissate nel  medesimo  provvedimento.  Il  superamento
delle soglie di ammissibilita' costituisce una condizione  necessaria
per  la  conclusione  con  esito  positivo  dell'istruttoria  ma  non
sufficiente,  essendo  l'esito  finale  subordinato  alla  favorevole
valutazione complessiva dell'intero progetto; 
    e) la pertinenza e la congruita' delle spese e dei costi previsti
dal progetto  di  ricerca  e  sviluppo,  nel  rispetto  dei  relativi
parametri, determinando il costo complessivo ammissibile, nonche'  le
agevolazioni nelle forme e nelle misure previste dal presente decreto
e nel rispetto delle intensita' massime di aiuto indicate all'art. 6; 
    f) la disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie. 
  4. Qualora, a seguito dello svolgimento dell'attivita'  istruttoria
di cui al comma 3, il  costo  complessivo  ammissibile  del  progetto
dovesse scendere al di sotto della soglia minima di cui  all'art.  4,
comma 2, lettera b), a causa di una riduzione  superiore  al  20  per
cento delle spese e dei costi esposti nella proposta progettuale,  il
progetto viene dichiarato non ammissibile. 
  5. A conclusione delle attivita' istruttorie, entro 90 giorni dalla
presentazione della domanda  di  agevolazione,  il  soggetto  gestore
invia le risultanze istruttorie al Ministero, esprimendo un  giudizio
complessivo di ammissibilita' del progetto. 
  6. Il Ministero, ricevuta la comunicazione di cui al  comma  5,  in
caso  di  esito  positivo  dell'attivita'  istruttoria,  provvede   a
trasmettere  le  risultanze  istruttorie   al   soggetto   proponente
invitando  lo  stesso  a  presentare  la  documentazione  utile  alla
definizione del decreto di concessione di cui al comma 7, qualora non
gia' prodotta in precedenza. I soggetti che hanno presentato  domanda
in forma congiunta sono tenuti anche a produrre il mandato  conferito
per  atto  pubblico  o  scrittura  privata   autenticata,   ove   non
precedentemente allegato alla domanda di  agevolazioni.  La  predetta
documentazione deve pervenire al soggetto gestore  e,  in  copia,  al
Ministero, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta,  pena  il
rigetto della domanda di agevolazioni, e costituisce  condizione  per
l'adozione del decreto di concessione di cui al comma 7. Nel caso  di
esito negativo dell'attivita' istruttoria, il  Ministero  provvede  a
comunicare al soggetto proponente i motivi che determinano il mancato
accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis della  legge  7
agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. 
  7. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di  cui
al  comma  6,  il  Ministero  procede  all'adozione  del  decreto  di
concessione,  contenente  l'indicazione  delle  spese  e  dei   costi
ammissibili, l'ammontare delle agevolazioni concedibili, gli  impegni
a carico del soggetto beneficiario anche in  ordine  agli  obiettivi,
tempi e modalita' di realizzazione  del  progetto,  le  modalita'  di
restituzione del finanziamento agevolato, nonche'  le  condizioni  di
revoca.