Art. 8 Istruttoria delle domande di agevolazioni e concessione delle agevolazioni 1. Il soggetto gestore procede all'istruttoria delle domande di agevolazioni nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, fatto salvo quanto previsto al comma 2. 2. Qualora le risorse residue non consentano l'accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le predette domande sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di accesso, fino a esaurimento, anche in considerazione delle riserve di cui all'art. 2, comma 3, delle stesse risorse finanziarie. La graduatoria e' formata in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito a ciascun progetto in relazione alla solidita' economico-finanziaria di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), numero 3. Con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 1, sono definite le modalita' di calcolo del punteggio complessivo nel caso di progetti presentati in forma congiunta con i soggetti di cui all'art. 3, comma 2. In caso di parita' di punteggio tra piu' progetti, prevale il progetto con il minor costo presentato. A conclusione delle attivita' istruttorie di cui al comma 3, qualora nel corso delle verifiche emergano dei dati utili alla formazione della graduatoria difformi rispetto a quelli dichiarati dai soggetti proponenti, la graduatoria stessa, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, viene rideterminata sulla base dei dati risultanti dalle predette attivita' istruttorie. 3. Il soggetto gestore provvede all'istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica, sulla base della documentazione presentata. In tale ambito, in particolare, valuta: a) le caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilita' del soggetto proponente; b) la coerenza della proposta con le finalita' dichiarate e con quelle di cui al presente decreto; c) la fattibilita' tecnica, la sostenibilita' economico-finanziaria, la qualita' tecnica e l'impatto del progetto di ricerca e sviluppo, la sussistenza delle condizioni di ammissibilita' dello stesso, con particolare riferimento a quanto indicato agli articoli 3, 4 e 5. Per i progetti di cui all'art. 4, comma 3, deve, inoltre, essere valutata la presenza dei requisiti ivi indicati; d) le caratteristiche del soggetto proponente, la qualita' della proposta progettuale e l'impatto del progetto sulla base dei criteri indicati all'art. 9, comma 1, assegnando agli stessi un punteggio sulla base di quanto stabilito nel provvedimento di cui all'art. 7, comma 1, e verificando il superamento o meno delle soglie di ammissibilita' fissate nel medesimo provvedimento. Il superamento delle soglie di ammissibilita' costituisce una condizione necessaria per la conclusione con esito positivo dell'istruttoria ma non sufficiente, essendo l'esito finale subordinato alla favorevole valutazione complessiva dell'intero progetto; e) la pertinenza e la congruita' delle spese e dei costi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, nel rispetto dei relativi parametri, determinando il costo complessivo ammissibile, nonche' le agevolazioni nelle forme e nelle misure previste dal presente decreto e nel rispetto delle intensita' massime di aiuto indicate all'art. 6; f) la disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie. 4. Qualora, a seguito dello svolgimento dell'attivita' istruttoria di cui al comma 3, il costo complessivo ammissibile del progetto dovesse scendere al di sotto della soglia minima di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), a causa di una riduzione superiore al 20 per cento delle spese e dei costi esposti nella proposta progettuale, il progetto viene dichiarato non ammissibile. 5. A conclusione delle attivita' istruttorie, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di agevolazione, il soggetto gestore invia le risultanze istruttorie al Ministero, esprimendo un giudizio complessivo di ammissibilita' del progetto. 6. Il Ministero, ricevuta la comunicazione di cui al comma 5, in caso di esito positivo dell'attivita' istruttoria, provvede a trasmettere le risultanze istruttorie al soggetto proponente invitando lo stesso a presentare la documentazione utile alla definizione del decreto di concessione di cui al comma 7, qualora non gia' prodotta in precedenza. I soggetti che hanno presentato domanda in forma congiunta sono tenuti anche a produrre il mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ove non precedentemente allegato alla domanda di agevolazioni. La predetta documentazione deve pervenire al soggetto gestore e, in copia, al Ministero, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, pena il rigetto della domanda di agevolazioni, e costituisce condizione per l'adozione del decreto di concessione di cui al comma 7. Nel caso di esito negativo dell'attivita' istruttoria, il Ministero provvede a comunicare al soggetto proponente i motivi che determinano il mancato accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. 7. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 6, il Ministero procede all'adozione del decreto di concessione, contenente l'indicazione delle spese e dei costi ammissibili, l'ammontare delle agevolazioni concedibili, gli impegni a carico del soggetto beneficiario anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalita' di realizzazione del progetto, le modalita' di restituzione del finanziamento agevolato, nonche' le condizioni di revoca.