Art. 9 Criteri di valutazione 1. Nell'ambito delle attivita' istruttorie di cui all'art. 8, comma 3, lettera d), le domande di agevolazioni sono valutate tramite l'attribuzione di punteggi e, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, sulla base dei seguenti criteri: a) caratteristiche del soggetto proponente. Tale criterio e' valutato sulla base dei seguenti elementi: 1) capacita' tecnico-organizzativa: capacita' di realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo con risorse interne, da valutare sulla base delle competenze e delle esperienze del proponente rispetto al settore/ambito in cui il progetto ricade; 2) qualita' delle collaborazioni: con particolare riferimento agli organismi di ricerca coinvolti, sia in qualita' di proponenti che in qualita' di consulenti; 3) solidita' economico-finanziaria, valutata sulla base dei seguenti indicatori: i. capacita' di rimborsare il finanziamento agevolato, da determinare sulla base del seguente rapporto: Cflow/(Fa / N), dove: «Cflow» indica il valore medio degli ultimi due bilanci della somma dei valori relativi al risultato di esercizio (utile/perdita dell'esercizio incrementato degli oneri straordinari ed al netto dei proventi straordinari) e degli ammortamenti; «Fa»: indica l'importo del finanziamento agevolato determinato ai sensi dell'art. 6; «N»: indica il numero degli anni di ammortamento del finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dall'impresa in sede di domanda di agevolazioni; ii. copertura finanziaria delle immobilizzazioni, da determinare sulla base del rapporto dato dalla somma dei mezzi propri e i debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni; iii. indipendenza finanziaria, da determinare sulla base del rapporto tra i mezzi propri e il totale del passivo; iv. incidenza degli oneri finanziari sul fatturato, da determinare sulla base del rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato; v. incidenza gestione caratteristica sul fatturato, da valutare sulla base del rapporto tra il margine operativo lordo e il fatturato; b) qualita' della proposta progettuale. Tale criterio e' valutato sulla base dei seguenti elementi: 1) fattibilita' tecnica: da valutare con riferimento all'adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative e con particolare riguardo alla congruita' e pertinenza dei costi e alla tempistica prevista; 2) rilevanza dei risultati attesi: da valutare rispetto allo stato dell'arte nazionale e internazionale; 3) grado di innovazione: tipologia di innovazione apportata, con una graduazione del punteggio in misura crescente, a secondo che si tratti di notevole miglioramento di processo, notevole miglioramento di prodotto, nuovo processo o nuovo prodotto; c) impatto del progetto. Tale criterio e' valutato sulla base dei seguenti elementi: 1) interesse industriale: da valutare in relazione all'impatto economico dei risultati attesi; 2) potenzialita' di sviluppo: da valutare in relazione al settore/ambito di riferimento e alla capacita' di generare ricadute positive anche in altri ambiti/settori. 2. Le modalita' di determinazione dei punteggi, i valori massimi e le soglie minime relativi ai criteri e agli elementi di cui al comma 1 sono stabiliti con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 1. 3. Per i soggetti co-proponenti di cui all'art. 3, comma 2, in considerazione delle specificita' connesse alla loro natura giuridica, la valutazione relativa alle caratteristiche del soggetto proponente di cui al comma 1, lettera a), viene effettuata limitatamente alla capacita' tecnico-organizzativa di cui al numero 1). Per gli spin-off, gli organismi di ricerca ed i soci diversi dalle persone fisiche sottoscrivono, insieme allo spin-off medesimo, la domanda di agevolazioni, il decreto di concessione e tutti gli atti conseguenti previsti dal presente decreto e dal provvedimento di cui all'art. 7, comma 1, a titolo di piena condivisione tecnica, economica e finanziaria del progetto proposto e di assunzione, in solido con lo spin-off, delle responsabilita', degli oneri e delle obbligazioni derivanti dalla eventuale concessione delle agevolazioni, in proporzione alla quota di partecipazione nello spin-off stesso. 4. Per i progetti Seal of excellence, acquisite le risultanze della valutazione tecnica effettuata sul programma Orizzonte 2020, la valutazione di cui al comma 1 viene effettuata esclusivamente in relazione alla solidita' economico-finanziaria del soggetto proponente di cui alla lettera a), numero 3).