Art. 9 
 
 
                       Criteri di valutazione 
 
  1. Nell'ambito delle attivita' istruttorie di cui all'art. 8, comma
3, lettera d), le  domande  di  agevolazioni  sono  valutate  tramite
l'attribuzione di punteggi e, fatto salvo quanto previsto ai commi  3
e 4, sulla base dei seguenti criteri: 
    a) caratteristiche del  soggetto  proponente.  Tale  criterio  e'
valutato sulla base dei seguenti elementi: 
      1) capacita' tecnico-organizzativa: capacita' di  realizzazione
del progetto di ricerca e sviluppo con risorse interne,  da  valutare
sulla  base  delle  competenze  e  delle  esperienze  del  proponente
rispetto al settore/ambito in cui il progetto ricade; 
      2) qualita' delle collaborazioni: con  particolare  riferimento
agli organismi di ricerca coinvolti, sia in  qualita'  di  proponenti
che in qualita' di consulenti; 
      3) solidita' economico-finanziaria,  valutata  sulla  base  dei
seguenti indicatori: 
        i. capacita' di rimborsare  il  finanziamento  agevolato,  da
determinare sulla base del seguente rapporto: Cflow/(Fa /  N),  dove:
«Cflow» indica il valore medio degli ultimi due bilanci  della  somma
dei  valori  relativi  al  risultato  di   esercizio   (utile/perdita
dell'esercizio incrementato degli oneri straordinari ed al netto  dei
proventi straordinari) e degli ammortamenti; «Fa»:  indica  l'importo
del finanziamento agevolato determinato ai sensi  dell'art.  6;  «N»:
indica  il  numero  degli  anni  di  ammortamento  del  finanziamento
agevolato, secondo quanto indicato dall'impresa in sede di domanda di
agevolazioni; 
        ii.  copertura   finanziaria   delle   immobilizzazioni,   da
determinare sulla base del rapporto dato dalla somma dei mezzi propri
e i debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni; 
        iii. indipendenza finanziaria, da determinare sulla base  del
rapporto tra i mezzi propri e il totale del passivo; 
        iv.  incidenza  degli  oneri  finanziari  sul  fatturato,  da
determinare sulla base del rapporto tra gli  oneri  finanziari  e  il
fatturato; 
        v.  incidenza  gestione  caratteristica  sul  fatturato,   da
valutare sulla base del rapporto tra il margine operativo lordo e  il
fatturato; 
    b) qualita' della proposta progettuale. Tale criterio e' valutato
sulla base dei seguenti elementi: 
      1)  fattibilita'   tecnica:   da   valutare   con   riferimento
all'adeguatezza delle  risorse  strumentali  e  organizzative  e  con
particolare riguardo alla congruita' e pertinenza dei  costi  e  alla
tempistica prevista; 
      2) rilevanza dei risultati attesi: da  valutare  rispetto  allo
stato dell'arte nazionale e internazionale; 
      3) grado di innovazione: tipologia  di  innovazione  apportata,
con una graduazione del punteggio in misura crescente, a secondo  che
si  tratti  di   notevole   miglioramento   di   processo,   notevole
miglioramento di prodotto, nuovo processo o nuovo prodotto; 
    c) impatto del progetto. Tale criterio e' valutato sulla base dei
seguenti elementi: 
      1) interesse industriale: da valutare in relazione  all'impatto
economico dei risultati attesi; 
      2) potenzialita' di  sviluppo:  da  valutare  in  relazione  al
settore/ambito di riferimento e alla capacita' di  generare  ricadute
positive anche in altri ambiti/settori. 
  2. Le modalita' di determinazione dei punteggi, i valori massimi  e
le soglie minime relativi ai criteri e agli elementi di cui al  comma
1 sono stabiliti con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 1. 
  3. Per i soggetti co-proponenti di cui  all'art.  3,  comma  2,  in
considerazione  delle  specificita'   connesse   alla   loro   natura
giuridica, la valutazione relativa alle caratteristiche del  soggetto
proponente  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),   viene   effettuata
limitatamente alla capacita' tecnico-organizzativa di cui  al  numero
1). Per gli spin-off, gli organismi di  ricerca  ed  i  soci  diversi
dalle persone fisiche sottoscrivono, insieme allo spin-off  medesimo,
la domanda di agevolazioni, il decreto di  concessione  e  tutti  gli
atti conseguenti previsti dal presente decreto e dal provvedimento di
cui all'art. 7, comma 1, a  titolo  di  piena  condivisione  tecnica,
economica e finanziaria del progetto proposto  e  di  assunzione,  in
solido con lo spin-off, delle responsabilita', degli  oneri  e  delle
obbligazioni   derivanti   dalla    eventuale    concessione    delle
agevolazioni, in  proporzione  alla  quota  di  partecipazione  nello
spin-off stesso. 
  4. Per i progetti Seal of excellence, acquisite le risultanze della
valutazione tecnica  effettuata  sul  programma  Orizzonte  2020,  la
valutazione di cui al comma  1  viene  effettuata  esclusivamente  in
relazione   alla   solidita'   economico-finanziaria   del   soggetto
proponente di cui alla lettera a), numero 3).