Art. 2 
 
 
          Criterio di definizione di morosita' incolpevole 
 
  1.  Per  morosita'  incolpevole  si  intende   la   situazione   di
sopravvenuta impossibilita' a  provvedere  al  pagamento  del  canone
locativo a  ragione  della  perdita  o  consistente  riduzione  della
capacita' reddituale del nucleo familiare. 
  2. La perdita o la consistente riduzione della capacita' reddituale
di cui al comma 1 possono essere dovute, a titolo  esemplificativo  e
non esaustivo, ad una delle seguenti cause: perdita  del  lavoro  per
licenziamento;  accordi  aziendali  o   sindacali   con   consistente
riduzione dell'orario  di  lavoro;  cassa  integrazione  ordinaria  o
straordinaria  che  limiti  notevolmente  la  capacita'   reddituale;
mancato  rinnovo  di  contratti  a  termine  o  di  lavoro   atipici;
cessazioni di attivita' libero-professionali o di imprese registrate,
derivanti da cause di forza maggiore o da perdita  di  avviamento  in
misura consistente;  malattia  grave,  infortunio  o  decesso  di  un
componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente
riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessita'
dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti
spese mediche e assistenziali.