Art. 5 Finalizzazione dei contributi 1. I contributi sono destinati a: a) fino a un massimo di 8.000,00 euro per sanare la morosita' incolpevole accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile; b) fino a un massimo di 6.000,00 euro per ristorare la proprieta' dei canoni corrispondenti alle mensilita' di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole; c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione; d) assicurare il versamento di un numero di mensilita' relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00. 2. I contributi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 possono essere corrisposti dal comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.