Art. 5 
 
 
                    Finalizzazione dei contributi 
 
  1. I contributi sono destinati a: 
    a) fino a un massimo di 8.000,00 euro  per  sanare  la  morosita'
incolpevole accertata dal comune,  qualora  il  periodo  residuo  del
contratto in essere non sia inferiore ad anni  due,  con  contestuale
rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile; 
    b) fino a un massimo di 6.000,00 euro per ristorare la proprieta'
dei canoni corrispondenti alle mensilita' di differimento qualora  il
proprietario dell'immobile consenta il  differimento  dell'esecuzione
del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a
trovare  un'adeguata   soluzione   abitativa   all'inquilino   moroso
incolpevole; 
    c)  assicurare  il  versamento  di  un  deposito  cauzionale  per
stipulare un nuovo contratto di locazione; 
    d) assicurare il versamento di un numero di mensilita' relative a
un nuovo contratto da sottoscrivere a  canone  concordato  fino  alla
capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di  euro
12.000,00. 
  2. I contributi di cui alle lettere c) e d)  del  comma  1  possono
essere corrisposti dal comune in un'unica  soluzione  contestualmente
alla sottoscrizione del nuovo contratto.