Art. 4 
 
 
                            Retrocessione 
 
  1. Il Fondo puo' ricorrere allo strumento della  retrocessione  per
proteggere il proprio portafoglio, ovvero per  aumentare  la  propria
capacita' riassicurativa. 
  2. E' facolta' del Fondo scegliere la forma di  retrocessione  piu'
idonea i cui  termini  e  condizioni  sono  stabiliti  in  base  allo
strumento di retrocessione  utilizzato  e  ai  prezzi  stabiliti  dal
mercato al momento della stipula del Trattato. 
  3. La scelta dei retrocessionari tiene conto, altresi', della  loro
stabilita' patrimoniale.