Art. 4 Retrocessione 1. Il Fondo puo' ricorrere allo strumento della retrocessione per proteggere il proprio portafoglio, ovvero per aumentare la propria capacita' riassicurativa. 2. E' facolta' del Fondo scegliere la forma di retrocessione piu' idonea i cui termini e condizioni sono stabiliti in base allo strumento di retrocessione utilizzato e ai prezzi stabiliti dal mercato al momento della stipula del Trattato. 3. La scelta dei retrocessionari tiene conto, altresi', della loro stabilita' patrimoniale.