Art. 5 
 
 
         Modalita' di sottoscrizione e regolazione dei premi 
                         e dei risarcimenti 
 
  1. Le Cedenti, entro il 31 gennaio di ogni anno, devono  presentare
domanda di riassicurazione al Fondo, accompagnata da  una  stima  dei
premi ricadenti nelle diverse tipologie oggetto  dell'intervento  per
la campagna di riferimento. 
  2. Il Fondo, sulla base delle previsioni di cui al precedente comma
1, assicura l'intervento  per  singola  Cedente,  tenendo  conto  dei
seguenti criteri: 
    a) l'esigenza di garantire la continuita'  nella  sperimentazione
di coperture assicurative innovative; 
    b)  la  media  dei  valori  assicurati  calcolati  sulle  polizze
agricole agevolate complessivamente  acquisiti  dalle  cedenti  negli
ultimi cinque anni; 
    c) i valori assicurati e i  premi  acquisiti  dalle  cedenti  per
ciascun portafoglio; 
    d) le condizioni dei contratti assicurativi  stipulati  nell'anno
precedente; 
    e) le condizioni di riassicurazione richieste dalle  cedenti  per
la campagna di riferimento; 
    f) qualsiasi altra  valutazione  tecnica  che  il  Fondo  dovesse
ritenere utile per il conseguimento delle finalita' stabilite; 
    g) priorita' eventualmente  individuate  dalle  regioni  e  dalle
province autonome di Trento e di Bolzano. 
  3. Una quota pari ad almeno il 10% della disponibilita'  del  Fondo
e' riservata ad eventuali  nuovi  ingressi  di  cedenti  nel  mercato
assicurativo agevolato nazionale. 
  4. Ogni Cedente puo' stipulare distinti trattati per portafoglio. I
trattati sottoscritti dal Fondo entrano in vigore dalla data indicata
negli stessi e, di norma, hanno la durata di un anno. 
  5. Tutte le modalita' di accertamento, di pagamento dei premi,  dei
risarcimenti e la risoluzione  delle  eventuali  controversie  devono
essere definite all'interno dei singoli trattati.