Art. 6 Relazione annuale e riserva di stabilizzazione 1. Ai fini della verifica di quanto disposto all'art. 2, comma 2, ultimo periodo, della legge 13 novembre 2002, n. 256, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200», l'ISMEA presenta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, una relazione annuale sui risultati ottenuti. In particolare, la relazione deve essere articolata anche a livello territoriale regionale e deve contenere: a) analisi del livello delle tariffe assicurative applicate alle polizze agevolate, confrontate con gli anni precedenti a parita' di condizioni contrattuali; b) analisi dei rischi assicurati; c) analisi dei livelli di sviluppo dei prodotti assicurativi innovativi; d) analisi delle condizioni contrattuali di polizze agevolate. 2. Il Fondo ha la facolta' di stanziare una riserva di stabilizzazione nella misura massima del 20% del risultato tecnico positivo eventualmente conseguito. L'ammontare complessivo della riserva accantonata non puo' superare il 200% dei premi o dei contributi iscritti nel bilancio del Fondo.