Art. 6 
 
 
           Relazione annuale e riserva di stabilizzazione 
 
  1. Ai fini della verifica di quanto disposto all'art. 2,  comma  2,
ultimo periodo, della legge 13 novembre 2002, n. 256, «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge  13  settembre  2002,  n.
200»,  l'ISMEA  presenta  al  Ministero  delle   politiche   agricole
alimentari e forestali, una relazione annuale sui risultati ottenuti.
In particolare, la relazione deve essere articolata anche  a  livello
territoriale regionale e deve contenere: 
    a) analisi del livello delle tariffe assicurative applicate  alle
polizze agevolate, confrontate con gli anni precedenti a  parita'  di
condizioni contrattuali; 
    b) analisi dei rischi assicurati; 
    c) analisi dei livelli  di  sviluppo  dei  prodotti  assicurativi
innovativi; 
    d) analisi delle condizioni contrattuali di polizze agevolate. 
  2.  Il  Fondo  ha  la  facolta'  di  stanziare   una   riserva   di
stabilizzazione nella misura massima del 20%  del  risultato  tecnico
positivo  eventualmente  conseguito.  L'ammontare  complessivo  della
riserva accantonata non  puo'  superare  il  200%  dei  premi  o  dei
contributi iscritti nel bilancio del Fondo.