Art. 10 
 
 
            Oneri per prestazioni di lavoro straordinario 
 
  1. Il Commissario  delegato  opera  una  ricognizione  degli  oneri
riferiti  alle  prestazioni  di  lavoro  straordinario  prestate  dal
personale non dirigenziale delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
direttamente impegnato nelle attivita' di assistenza e soccorso  alla
popolazione  o  nelle   attivita'   connesse   all'emergenza.   Detta
ricognizione e' effettuata sulla base  delle  prestazioni  di  lavoro
straordinario  effettivamente  rese,  oltre  i  limiti  previsti  dai
rispettivi  ordinamenti,  dal  personale   non   dirigenziale   delle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel periodo dal 30 settembre al 15
ottobre 2015. Il medesimo commissario delegato provvede  al  relativo
ristoro, entro il limite massimo di 50 ore pro-capite, nei  confronti
delle  predette  amministrazioni  sulla  base   degli   esiti   della
ricognizione  effettuata  all'uopo   stabilendo   nel   piano   degli
interventi apposito tetto di spesa. 
  2. Al personale di cui al comma  1,  direttamente  impiegato  nelle
attivita' di cui alla presente ordinanza, dal 15 ottobre 2015 fino al
termine dello stato di emergenza, entro il limite di 50 unita',  puo'
essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo  complessivo
di 20 ore mensili pro-capite, di compensi per prestazioni  di  lavoro
straordinario  effettivamente  rese,  oltre  i  limiti  previsti  dai
rispettivi ordinamenti. 
  3.  Ai   titolari   di   incarichi   dirigenziali,   di   posizione
organizzativa delle pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'art.  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  direttamente
impegnati nelle attivita' di assistenza e soccorso o nelle  attivita'
connesse all'emergenza, e' riconosciuta una indennita'  mensile  pari
al 30%  della  retribuzione  mensile  di  posizione  e/o  di  rischio
prevista  dai  rispettivi  ordinamenti,  commisurata  ai  giorni   di
effettivo impiego, per il periodo dal  30  settembre  al  15  ottobre
2015, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di  comparto
ed a quanto previsto dall'art. 24 del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni. 
  4. Ai soggetti di cui al  comma  3,  direttamente  impegnati  nelle
attivita' di cui alla presente ordinanza, dal 15 ottobre 2015 fino al
termine dello stato di emergenza, entro il limite di 20 unita',  puo'
essere  autorizzata  la  corresponsione  della  predetta   indennita'
mensile pari al 20% della retribuzione mensile di  posizione  e/o  di
rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di
effettivo impiego, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale
di comparto ed a quanto previsto dall'art. 24 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. 
  5. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo  sono  posti  a
carico delle risorse di cui all'art. 3 ed,  a  tal  fine,  nel  piano
degli interventi di cui all'art. 1, comma  3,  sono  quantificate  le
somme necessarie oltre che, limitatamente alle misure di cui ai commi
2 e 4, sono definite le modalita' per l'individuazione preventiva dei
soggetti beneficiari.