Art. 10 Oneri per prestazioni di lavoro straordinario 1. Il Commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attivita' di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attivita' connesse all'emergenza. Detta ricognizione e' effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel periodo dal 30 settembre al 15 ottobre 2015. Il medesimo commissario delegato provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di 50 ore pro-capite, nei confronti delle predette amministrazioni sulla base degli esiti della ricognizione effettuata all'uopo stabilendo nel piano degli interventi apposito tetto di spesa. 2. Al personale di cui al comma 1, direttamente impiegato nelle attivita' di cui alla presente ordinanza, dal 15 ottobre 2015 fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di 50 unita', puo' essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 20 ore mensili pro-capite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti. 3. Ai titolari di incarichi dirigenziali, di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnati nelle attivita' di assistenza e soccorso o nelle attivita' connesse all'emergenza, e' riconosciuta una indennita' mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per il periodo dal 30 settembre al 15 ottobre 2015, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto ed a quanto previsto dall'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. 4. Ai soggetti di cui al comma 3, direttamente impegnati nelle attivita' di cui alla presente ordinanza, dal 15 ottobre 2015 fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di 20 unita', puo' essere autorizzata la corresponsione della predetta indennita' mensile pari al 20% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto ed a quanto previsto dall'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. 5. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 3 ed, a tal fine, nel piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, sono quantificate le somme necessarie oltre che, limitatamente alle misure di cui ai commi 2 e 4, sono definite le modalita' per l'individuazione preventiva dei soggetti beneficiari.