Art. 3 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  Agli  oneri  connessi  alla  realizzazione   delle   iniziative
d'urgenza di cui alla presente  ordinanza  si  provvede,  cosi'  come
stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del  19  febbraio
2016, nel limite di euro 8.000.000,00  a  valere  sul  Fondo  per  le
emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies della  legge
24 febbraio 1992, n. 225. 
  2. Per la realizzazione degli interventi  previsti  nella  presente
ordinanza,  e'  autorizzata  l'apertura  di   apposita   contabilita'
speciale intestata al Commissario delegato. 
  3. La Regione Autonoma della Sardegna ed i comuni interessati  sono
autorizzati a trasferire sulla contabilita' speciale di cui al  comma
2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al  superamento
del contesto emergenziale in rassegna, la  cui  quantificazione  deve
essere effettuata entro  10  giorni  dalla  data  di  adozione  della
presente ordinanza. 
  4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza  delle
risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare. 
  5. Il Commissario  delegato  e'  tenuto  a  rendicontare  ai  sensi
dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24  febbraio  1992,  n.  225  e
successive modificazioni e integrazioni.