Art. 2 1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 luglio 2015, recante «Condizioni per l'attivazione degli interventi in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo di cui ai decreti 15 ottobre 2014 a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca», sono apportate le seguenti modifiche: a) l'art. 5 e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Progetti ammissibili). - 1. I progetti devono prevedere spese ammissibili non inferiori a euro 5.000.000,00 e non superiori a euro 40.000.000,00 e rispettare gli ulteriori criteri rispettivamente stabiliti per l'intervento Agenda digitale e per l'intervento Industria sostenibile dall'art. 4 di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014. 2. In caso di presentazione del progetto congiuntamente da parte di piu' soggetti, fatto salvo quanto previsto al comma 3 e fermi restando i limiti di spesa ammissibile per l'intero progetto di cui al comma 1, ciascun partecipante deve concorrere con una quota della predetta spesa non inferiore a euro 3.000.000,00. 3. I progetti per i quali e' stata presentata domanda di agevolazioni ai sensi dell'art. 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014, recante "Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'"industria sostenibile"», non agevolati per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per il relativo bando, possono essere oggetto di domanda ripresentata a valere sull'analogo intervento previsto dal presente decreto, nel rispetto delle relative condizioni, entro e non oltre tre mesi dal correlato termine iniziale di presentazione delle domande. In tal caso, sono considerate valide, ai fini dell'avvio del progetto, la data della domanda originaria e, per i progetti congiunti, la quota minima dei costi complessivi ammissibili a carico di ciascun co-proponente, di cui all'art. 4, comma 4, lettera d), del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014 e successive modifiche e integrazioni»; b) all'art. 7, comma 2, le parole «pari a massimo il 70 per cento» sono sostituite dalle parole: «non inferiore al 50 per cento e, comunque, non superiore al 70 per cento»; c) all'art. 8, comma 1, le parole «di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 dei due DD.MM. 15 ottobre 2014» sono sostituite dalle parole «di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 dei due DD.MM. 15 ottobre 2014»; d) all'art. 8, comma 2, dopo le parole «alla domanda presentata dal soggetto proponente», sono eliminate le parole «in esito alla valutazione di massima circa l'ammissibilita' del progetto di cui all'art. 8 di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014». Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 giugno 2016 Il Ministro: Calenda Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2016 Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1927