Art. 2 
 
  1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 luglio 2015,
recante «Condizioni per l'attivazione degli interventi in  favore  di
grandi progetti di ricerca e sviluppo di cui ai  decreti  15  ottobre
2014 a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il  sostegno  alle
imprese e gli investimenti in ricerca», sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) l'art. 5 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 5 (Progetti ammissibili). - 1. I  progetti  devono  prevedere
spese ammissibili non inferiori a euro 5.000.000,00 e non superiori a
euro 40.000.000,00 e rispettare gli ulteriori criteri rispettivamente
stabiliti  per  l'intervento  Agenda  digitale  e  per   l'intervento
Industria sostenibile dall'art. 4  di  ciascuno  dei  due  DD.MM.  15
ottobre 2014. 
  2. In caso di presentazione del progetto congiuntamente da parte di
piu' soggetti, fatto  salvo  quanto  previsto  al  comma  3  e  fermi
restando i limiti di spesa ammissibile per l'intero progetto  di  cui
al comma 1, ciascun partecipante deve concorrere con una quota  della
predetta spesa non inferiore a euro 3.000.000,00. 
  3.  I  progetti  per  i  quali  e'  stata  presentata  domanda   di
agevolazioni ai sensi dell'art. 9  del  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 15 ottobre 2014, recante "Intervento del Fondo per
la crescita sostenibile in favore di grandi  progetti  di  ricerca  e
sviluppo  nell'ambito   di   specifiche   tematiche   rilevanti   per
l'"industria  sostenibile"»,  non  agevolati  per  esaurimento  delle
risorse finanziarie disponibili per il relativo bando, possono essere
oggetto di domanda  ripresentata  a  valere  sull'analogo  intervento
previsto  dal  presente  decreto,   nel   rispetto   delle   relative
condizioni, entro e non oltre tre mesi dal correlato termine iniziale
di presentazione delle domande. In tal caso, sono considerate valide,
ai fini dell'avvio del progetto, la data della domanda originaria  e,
per i progetti congiunti,  la  quota  minima  dei  costi  complessivi
ammissibili a carico di ciascun co-proponente,  di  cui  all'art.  4,
comma 4, lettera d), del predetto decreto del Ministro dello sviluppo
economico 15 ottobre 2014 e successive modifiche e integrazioni»; 
    b) all'art. 7, comma 2, le parole  «pari  a  massimo  il  70  per
cento» sono sostituite dalle parole: «non inferiore al 50  per  cento
e, comunque, non superiore al 70 per cento»; 
    c) all'art. 8, comma 1, le parole «di cui agli articoli 8, 9, 10,
11 e 12 dei due DD.MM. 15 ottobre 2014» sono sostituite dalle  parole
«di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 dei due DD.MM. 15 ottobre 2014»; 
    d) all'art. 8, comma 2, dopo le parole «alla  domanda  presentata
dal soggetto proponente», sono eliminate le  parole  «in  esito  alla
valutazione di massima circa l'ammissibilita'  del  progetto  di  cui
all'art. 8 di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014». 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.  
    Roma, 9 giugno 2016 
 
                                                 Il Ministro: Calenda 

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2016 
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