Art. 14 Programmi di investimento e spese ammissibili alle agevolazioni 1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente titolo esclusivamente i programmi di investimento: a) di importo non superiore a € 500.000,00; b) realizzati dalle imprese presso una unita' produttiva ubicata nel territorio dei comuni elencati nell'Allegato 1 Sezione A; c) relativi a una o piu' della attivita' economiche elencate all'Allegato 3 al presente decreto; d) inseriti in una o piu' delle seguenti aree: i) fruizione turistica e culturale degli ambiti territoriali di riferimento degli attrattori; ii) promozione e comunicazione per la valorizzazione delle risorse culturali; iii) recupero e valorizzazione di produzioni locali di beni e servizi. 2. I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 4. Per data di avvio del programma di investimenti si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile. I programmi devono essere realizzati entro dodici mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento tra Invitalia e il soggetto beneficiario. La data di ultimazione dell'intervento coincide con quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile esposto. Il soggetto beneficiario puo' richiedere una unica proroga del termine per l'ultimazione del programma della durata massima di sei mesi. 3. In riferimento alla realizzazione dei programmi di investimento di cui al comma 1 del presente articolo, sono ammissibili i costi sostenuti direttamente dai soggetti beneficiari a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, concernenti le seguenti voci di investimento: a) acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, arredi e mezzi mobili; b) acquisto di programmi informatici, brevetti, licenze e marchi nonche' certificazioni, know how e conoscenze tecniche, anche non brevettate. 4. Sono, altresi', ammissibili i seguenti costi di gestione, nel limite del 20% dell'importo di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), sostenuti a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione e, comunque, entro e non oltre 6 mesi dalla data di ultimazione dell'intervento: a) personale interno qualificato del soggetto beneficiario assunto a tempo indeterminato successivamente alla data di presentazione della domanda ed impiegato nell'area produttiva; b) servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa; c) consulenze esterne specialistiche prestate da Universita' e Centri di ricerca pubblici o da imprese e persone fisiche dotate di documentate competenze in materia. 5. Il Ministero, con la direttiva operativa di cui all'art. 4 comma 2, provvede a fornire ulteriori specificazioni relative ai requisiti dei programmi e delle spese ammissibili ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto.