Art. 14 
 
 
                      Programmi di investimento 
                e spese ammissibili alle agevolazioni 
 
  1. Sono ammissibili alle agevolazioni di  cui  al  presente  titolo
esclusivamente i programmi di investimento: 
  a) di importo non superiore a € 500.000,00; 
  b) realizzati dalle imprese presso una  unita'  produttiva  ubicata
nel territorio dei comuni elencati nell'Allegato 1 Sezione A; 
  c) relativi a  una  o  piu'  della  attivita'  economiche  elencate
all'Allegato 3 al presente decreto; 
  d) inseriti in una o piu' delle seguenti aree: 
  i) fruizione turistica e culturale  degli  ambiti  territoriali  di
riferimento degli attrattori; 
  ii) promozione e comunicazione per la valorizzazione delle  risorse
culturali; 
  iii) recupero e valorizzazione  di  produzioni  locali  di  beni  e
servizi. 
  2.   I   programmi   di   investimento   devono   essere    avviati
successivamente alla presentazione della domanda di  agevolazione  di
cui all'art. 4. Per data di avvio del programma  di  investimenti  si
intende la data del primo titolo di spesa  ammissibile.  I  programmi
devono essere realizzati entro dodici mesi a partire  dalla  data  di
sottoscrizione del contratto di  finanziamento  tra  Invitalia  e  il
soggetto  beneficiario.  La  data  di   ultimazione   dell'intervento
coincide con quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile  esposto.
Il soggetto  beneficiario  puo'  richiedere  una  unica  proroga  del
termine per l'ultimazione del programma della durata massima  di  sei
mesi. 
  3. In riferimento alla realizzazione dei programmi di  investimento
di cui al comma 1 del presente articolo,  sono  ammissibili  i  costi
sostenuti direttamente dai soggetti beneficiari a partire dalla  data
di  presentazione  della  domanda  di  agevolazione,  concernenti  le
seguenti voci di investimento: 
  a) acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, arredi  e  mezzi
mobili; 
  b) acquisto di programmi informatici, brevetti,  licenze  e  marchi
nonche' certificazioni, know how e  conoscenze  tecniche,  anche  non
brevettate. 
  4. Sono, altresi', ammissibili i seguenti costi  di  gestione,  nel
limite del 20% dell'importo di cui all'art. 14, comma 1, lettera  a),
sostenuti a partire dalla data  di  presentazione  della  domanda  di
agevolazione e, comunque, entro e non oltre  6  mesi  dalla  data  di
ultimazione dell'intervento: 
  a) personale interno qualificato del soggetto beneficiario  assunto
a tempo indeterminato  successivamente  alla  data  di  presentazione
della domanda ed impiegato nell'area produttiva; 
  b)  servizi   per   le   tecnologie   dell'informazione   e   della
comunicazione (TIC) commisurati alle esigenze produttive e gestionali
dell'impresa; 
  c) consulenze esterne  specialistiche  prestate  da  Universita'  e
Centri di ricerca pubblici o da imprese e persone fisiche  dotate  di
documentate competenze in materia. 
  5. Il Ministero, con la direttiva operativa di cui all'art. 4 comma
2, provvede a fornire ulteriori specificazioni relative ai  requisiti
dei programmi e delle spese ammissibili  ai  fini  dell'accesso  alle
agevolazioni di cui al presente decreto.