Art. 5 Istruttoria delle domande e criteri di valutazione 1. Le domande di agevolazione sono presentate ad Invitalia che procede all'esame istruttorio secondo l'ordine cronologico di presentazione. L'ordine cronologico di presentazione e' separato e distinto per le singole finalita' di cui all'art. 2. 2. L'iter di valutazione, svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni comprende, secondo quanto previsto per le singole finalita' dai Titoli II, III e IV del presente decreto: a) la verifica formale della sussistenza dei requisiti di ammissibilita'; b) la valutazione di merito sulla base delle modalita' e dei criteri di valutazione che saranno resi pubblici con la direttiva operativa di cui all'art. 4, comma 2. 3. Limitatamente ai programmi di investimento disciplinati dal Titolo II del presente decreto, e' previsto un colloquio con Invitalia, finalizzato ad approfondire gli aspetti del piano d'impresa allegato alla domanda di agevolazione. 4. Nel caso in cui in sede di istruttoria vengano ravvisati motivi di non ammissibilita' o di esclusione delle domande presentate, i soggetti beneficiari ricevono formale comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni 5. Al termine dell'iter di valutazione Invitalia inviera' al soggetto beneficiario una comunicazione di ammissione ovvero, esperita infruttuosamente la procedura di cui al comma 4, di non ammissione alle agevolazioni.