Art. 5 
 
 
         Istruttoria delle domande e criteri di valutazione 
 
  1. Le domande di agevolazione  sono  presentate  ad  Invitalia  che
procede  all'esame  istruttorio  secondo  l'ordine   cronologico   di
presentazione. L'ordine cronologico di presentazione  e'  separato  e
distinto per le singole finalita' di cui all'art. 2. 
  2. L'iter di valutazione, svolto nel rispetto della legge 7  agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni  ed  integrazioni  comprende,
secondo quanto previsto per le singole finalita' dai Titoli II, III e
IV del presente decreto: 
  a)  la  verifica  formale  della  sussistenza  dei   requisiti   di
ammissibilita'; 
  b) la valutazione di  merito  sulla  base  delle  modalita'  e  dei
criteri di valutazione che saranno resi  pubblici  con  la  direttiva
operativa di cui all'art. 4, comma 2. 
  3. Limitatamente ai  programmi  di  investimento  disciplinati  dal
Titolo  II  del  presente  decreto,  e'  previsto  un  colloquio  con
Invitalia,  finalizzato  ad  approfondire  gli  aspetti   del   piano
d'impresa allegato alla domanda di agevolazione. 
  4. Nel caso in cui in sede di istruttoria vengano ravvisati  motivi
di non ammissibilita' o di esclusione  delle  domande  presentate,  i
soggetti  beneficiari  ricevono  formale  comunicazione  dei   motivi
ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n.  241
e successive modificazioni ed integrazioni 
  5. Al  termine  dell'iter  di  valutazione  Invitalia  inviera'  al
soggetto  beneficiario  una  comunicazione  di   ammissione   ovvero,
esperita infruttuosamente la procedura di cui  al  comma  4,  di  non
ammissione alle agevolazioni.