(Allegato-art. 2)
 
                               Art. 2. 
                           Programmazione 
 
    1. La CONSOB, ai fini dell'efficace ed  efficiente  perseguimento
delle  proprie  finalita',  definisce  annualmente  un  documento  di
programmazione non vincolante, contenente il  piano  delle  attivita'
che  intende  svolgere  per  l'adozione  degli  atti  di  regolazione
generale e per la revisione periodica prevista dall'art. 8. 
    2. Ai fini della programmazione di cui al comma 1 la CONSOB tiene
conto: 
    a)  delle  fonti  normative  sovraordinate,   anche   dell'Unione
europea, da  recepire  o  attuare  con  propri  atti  di  regolazione
generale; 
    b) degli impegni assunti nelle sedi di cooperazione  nazionale  e
internazionale tra le Autorita' di vigilanza sui mercati finanziari; 
    c)  dei   risultati   dell'attivita'   di   revisione   periodica
precedentemente svolta ai sensi dell'art. 8; 
    d) della necessita' di effettuare la  revisione  periodica  della
normativa prevista dall'art. 8; 
    e) delle eventuali indicazioni e proposte pervenute dai  soggetti
vigilati,  dagli  investitori  e  dai  risparmiatori  nonche'   dalle
associazioni rappresentative di tali soggetti. 
    3.  L'attivita'  indicata  nel  documento  di  programmazione  e'
integrata  ovvero  modificata  nel  corso  dell'anno  di  riferimento
qualora intervengano nuove esigenze di regolazione. La CONSOB puo' in
ogni caso procedere all'adozione di atti di regolazione generale  non
previsti dal documento di programmazione. 
    4. Il documento di programmazione e  le  modifiche  apportate  al
piano di attivita' sono pubblicate nel sito Internet della CONSOB.