Art. 2. Programmazione 1. La CONSOB, ai fini dell'efficace ed efficiente perseguimento delle proprie finalita', definisce annualmente un documento di programmazione non vincolante, contenente il piano delle attivita' che intende svolgere per l'adozione degli atti di regolazione generale e per la revisione periodica prevista dall'art. 8. 2. Ai fini della programmazione di cui al comma 1 la CONSOB tiene conto: a) delle fonti normative sovraordinate, anche dell'Unione europea, da recepire o attuare con propri atti di regolazione generale; b) degli impegni assunti nelle sedi di cooperazione nazionale e internazionale tra le Autorita' di vigilanza sui mercati finanziari; c) dei risultati dell'attivita' di revisione periodica precedentemente svolta ai sensi dell'art. 8; d) della necessita' di effettuare la revisione periodica della normativa prevista dall'art. 8; e) delle eventuali indicazioni e proposte pervenute dai soggetti vigilati, dagli investitori e dai risparmiatori nonche' dalle associazioni rappresentative di tali soggetti. 3. L'attivita' indicata nel documento di programmazione e' integrata ovvero modificata nel corso dell'anno di riferimento qualora intervengano nuove esigenze di regolazione. La CONSOB puo' in ogni caso procedere all'adozione di atti di regolazione generale non previsti dal documento di programmazione. 4. Il documento di programmazione e le modifiche apportate al piano di attivita' sono pubblicate nel sito Internet della CONSOB.