(Allegato-art. 9)
 
                               Art. 9. 
          Atti adottati congiuntamente con altre autorita' 
 
    1. Agli atti di  regolazione  generale  da  adottare  d'intesa  o
congiuntamente con altre autorita' si applicano i protocolli d'intesa
stipulati  con  tali  autorita'  ovvero  appositi  accordi  volti   a
disciplinare l'attuazione dei principi di cui all'art. 23 della legge
28 dicembre 2005, n. 262.