Art. 9. Atti adottati congiuntamente con altre autorita' 1. Agli atti di regolazione generale da adottare d'intesa o congiuntamente con altre autorita' si applicano i protocolli d'intesa stipulati con tali autorita' ovvero appositi accordi volti a disciplinare l'attuazione dei principi di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.