IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
                      DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,  recante  misure
per il riassetto della normativa in materia di pesca e  acquacoltura,
a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004,  n.  154,  recante  la
modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  14  febbraio
2012, n. 41, recante «Riorganizzazione del Ministero delle  politiche
agricole alimentari e forestali, a norma dell'art.  2,  commi  8-bis,
8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.  194,
convertito, con modificazioni, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, e
dell'art. 1, comma 3, del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
  Visto il decreto ministeriale  30  maggio  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2014, recante la delega  di
attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e  forestali,  per
taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di
Stato On.le Giuseppe Castiglione; 
  Visto il decreto  ministeriale  3  luglio  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficialen. 162  del  15  luglio  2015,  recante  la  misura
dell'arresto  temporaneo  2015  dell'attivita'   di   pesca   ed   in
particolare l'art. 6; 
  Visto il decreto ministeriale 7  luglio  2016,  recante  la  misura
dell'arresto temporaneo 2016 dell'attivita' di pesca; 
  Visto il decreto 16 giugno 1998 di istituzione di  alcune  zone  di
tutela biologica, tra le quali  quella  sita  nella  Fossa  di  Pomo,
finalizzate principalmente alla protezione  delle  specie  Merluccius
merluccius e il Nephrops norvegicus; 
  Tenuto conto della rilevanza dal punto di  vista  biologico  ed  ai
fini della ripopolazione ittica, della zona denominata Fossa di Pomo,
che richiede ulteriori urgenti misure di gestione; 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1967/2006  del  Consiglio  del  21
dicembre 2006 relativo alle misure di gestione  per  lo  sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca  nel  Mar  Mediterraneo  ed  in
particolare l'allegato III; 
  Visto il reg. (CE)  n.  1224/2009  ed  in  particolare,  l'art.  7,
paragrafo 1, che consente di  autorizzare  i  pescherecci  comunitari
allo svolgimento di attivita' di pesca specifiche unicamente se  esse
sono indicate in una autorizzazione di pesca in corso  di  validita',
quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui le  attivita'  sono
autorizzate rientrano: 
    a) in un regime di gestione dello sforzo di pesca; 
    b) in un piano pluriennale; 
    c) in una zona di restrizione della pesca; 
    d) nella pesca a fini scientifici; 
    e) in altri casi previsti dalla normativa comunitaria; 
  Visto il reg. di esecuzione  (UE)  n.  404/2011  della  Commissione
dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione del  regolamento
(CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo
comunitario per garantire il rispetto  delle  norme  delle  politiche
comune della pesca; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della
pesca ed in particolare l'art. 15; 
  Ritenuto  di  dover  stabilire  le  misure  di  gestione  dell'area
marittima denominata Fossa di Pomo, tenendo conto  delle  valutazioni
scientifiche ancora in corso, nonche' delle  discendenti  valutazioni
di impatto socio-economico; 
 
                              Decreta: 
 
  L'art. 6 del decreto ministeriale 3 luglio 2015 e'  sostituito  dal
seguente: 
 
                              «Art. 6. 
 
                            Fossa di Pomo 
 
  1. Dalla data del 26 luglio 2015 fino al 16 ottobre 2016, nell'area
marittima individuata nell'allegato  1  al  presente  decreto,  fermo
restando il divieto di pesca con il sistema  a  strascico  effettuata
con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e/o reti  gemelle
a divergenti: 
    a) il transito, effettuato dalle suddette unita' da  pesca,  deve
avvenire con rotte dirette ed a velocita' costante non inferiore ai 7
nodi. E' comunque sempre vietato il transito alle suddette unita'  da
pesca, qualora sprovviste di sistema VMS funzionante; 
    b) le unita' abilitate all'esercizio con altri sistemi  di  pesca
oltre  allo  strascico  comprendenti  i  seguenti  attrezzi:  reti  a
strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a  divergenti,
nonche'  quelle  autorizzate  al  pesca-turismo  possono   esercitare
l'attivita'  di  pesca  previo  sbarco  delle  attrezzature  per   lo
strascico ovvero apposizione  dei  sigilli  da  parte  dell'Autorita'
marittima.». 
  Le violazioni delle disposizioni di cui al presente  decreto,  sono
punite ai sensi delle leggi vigenti. 
  Il presente decreto e' divulgato attraverso il  sito  internet  del
Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e   forestali   e
l'affissione nell'albo delle Capitanerie di porto, nonche' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 luglio 2016 
 
                             Il Sottosegretario di Stato: Castiglione