Art. 2 
 
  1. Ai fini del  presente  decreto,  per  «media  specializzati»  si
intendono: 
  1)  i  canali  televisivi  digitali  terrestri  appartenenti   alle
tipologie di programmazione tematica di cui  all'art.  32,  comma  2,
lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 2005, n. 177, e s.m.i.,
come definiti dal piano di numerazione automatica  dei  canali  della
televisione digitale terrestre di competenza  dell'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni; 
  2) i canali televisivi diffusi su reti di comunicazione elettronica
diverse da quelle digitali terrestri; 
  3) i canali televisivi a pagamento diffusi  su  qualsiasi  rete  di
comunicazione elettronica (inclusi servizi on demand e pay per view); 
  4) i canali diffusi dalle emittenti televisive locali; 
  5) i canali radiofonici nazionali e locali.