Art. 2 1. Ai fini del presente decreto, per «media specializzati» si intendono: 1) i canali televisivi digitali terrestri appartenenti alle tipologie di programmazione tematica di cui all'art. 32, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 2005, n. 177, e s.m.i., come definiti dal piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre di competenza dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; 2) i canali televisivi diffusi su reti di comunicazione elettronica diverse da quelle digitali terrestri; 3) i canali televisivi a pagamento diffusi su qualsiasi rete di comunicazione elettronica (inclusi servizi on demand e pay per view); 4) i canali diffusi dalle emittenti televisive locali; 5) i canali radiofonici nazionali e locali.