Art. 3 
 
  1. In nessun caso possono essere considerati «media specializzati»,
ai sensi dell'art. 2 del presente  decreto,  i  canali  televisivi  o
radiofonici,  diffusi  mediante  qualsiasi  rete   di   comunicazione
elettronica, indirizzati in via esclusiva o prevalente ad un pubblico
di minori. 
  2. Le disposizioni di cui al presente decreto sono suscettibili  di
essere riviste alla luce dello sviluppo della radiofonia  in  tecnica
digitale. 
    Roma, 19 luglio 2016 
 
                                            Il Ministro dell'economia 
                                                  e delle finanze     
                                                      Padoan          
        Il Ministro      
dello sviluppo economico 
          Calenda