Art. 3 1. In nessun caso possono essere considerati «media specializzati», ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, i canali televisivi o radiofonici, diffusi mediante qualsiasi rete di comunicazione elettronica, indirizzati in via esclusiva o prevalente ad un pubblico di minori. 2. Le disposizioni di cui al presente decreto sono suscettibili di essere riviste alla luce dello sviluppo della radiofonia in tecnica digitale. Roma, 19 luglio 2016 Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro dello sviluppo economico Calenda