Art. 3 Modalita' di rendicontazione 1. All'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I soggetti destinatari delle somme di cui al comma 4 dell'art. 11, entro un anno dalla ricezione degli importi, redigono un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti con chiarezza la destinazione delle somme attribuite, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti. Il rendiconto, in ogni caso, deve indicare: a) i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l'indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell'attivita' sociale, nonche' del rappresentante legale; b) l'anno finanziario cui si riferisce l'erogazione, la data di percezione e l'importo percepito; c) l'indicazione delle spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l'acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l'evidenziazione della loro riconduzione alle finalita' ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario; d) le altre voci di spesa comunque destinate ad attivita' direttamente riconducibili alle finalita' ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario; e) l'indicazione dettagliata degli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, fermo restando l'obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.»; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti, salva espressa richiesta dell'amministrazione, all'invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque essere redatti entro un anno dalla ricezione degli importi e conservati per 10 anni.»; c) al comma 5 dopo le parole «possono operare» aggiungere le seguenti: «, anche a campione»; d) i commi 2 e 7 sono abrogati.