IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Sistema Tessera Sanitaria); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, attuativo del comma 5-bis del citato art. 50; Visto il comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 recante semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, il quale prevede che ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate: le ASL, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei policlinici universitari, le farmacie pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa e gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari; gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri; inviano al Sistema TS, secondo le modalita' previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008 i dati relativi alle prestazioni erogate, ad esclusione di quelle previste dal comma 2 del medesimo art. 3, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate; Visto il provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015 del direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente le modalita' tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 3 del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175; Visto il provvedimento n. 123325/2016 del 29 luglio 2016 del direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 949, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge stabilita' 2016); Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2015, attuativo dell'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175; Considerato che il predetto provvedimento n. 123325/2016 del 29 luglio 2016 del direttore dell'Agenzia delle entrate prevede, tra l'altro, una modifica alle Tipologie dei dati di spesa sanitaria indicate nel provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015 del Direttore dell'Agenzia delle entrate, limitatamente alle prestazioni di chirurgia estetica e che, pertanto, risulta necessario adeguare le Tipologie di spesa di cui al citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015; Visto l'art. 1, comma 949, lettera a) della legge stabilita' 2016, il quale modifica il predetto art. 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 estendendo l'obbligo di trasmissione telematica dei dati alle prestazioni erogate dall'anno 2016, anche da parte delle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate, con le medesime modalita' di cui al medesimo art. 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175; Visto l'art. 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992, concernente le autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attivita' sanitarie e socio-sanitarie; Visto l'art. 70, comma 2 del decreto legislativo n. 193 del 2006, concernente le autorizzazioni regionali per la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari; Ritenuto di far riferimento al procedimento di cui ai citati art. 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e art. 70, comma 2 del decreto legislativo n. 193 del 2006, ai fini dell'individuazione delle strutture autorizzate, in assenza di una specifica indicazione del citato art. 1, comma 949, lettera a) della legge stabilita' 2016; Considerato, pertanto, che risultano obbligate alla trasmissione telematica dei dati delle prestazioni sanitarie di cui al predetto art. 1, comma 949, lettera a) della legge stabilita' 2016 le sole strutture autorizzate ai sensi dei citati art. 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e art. 70, comma 2 del decreto legislativo n. 193 del 2006; Visto che il comma 5 del citato 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, il quale prevede che le regioni determinano le modalita' e i termini per la richiesta e l'eventuale rilascio della autorizzazione all'esercizio di attivita' sanitaria e sociosanitaria; Visto che le disposizioni regionali vigenti in materia di autorizzazione di cui al citato art. 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 prevedono che l'autorizzazione all'esercizio di attivita' sanitaria e sociosanitaria possa essere rilasciata anche dai comuni; Considerato di dover disciplinare il procedimento per il rilascio delle credenziali di accesso al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della trasmissione telematica dei dati; Visto l'art. 1, comma 949, lettera b) della legge stabilita' 2016, il quale ha modificato il citato art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, aggiungendo il comma 3-bis, il quale prevede che tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria ai sensi dei commi 2 e 3 mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema tessera sanitaria; Visti l'art. 23 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 e l'art. 1, comma 949, lettera e) della legge stabilita' 2016, concernenti l'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di cui al citato art. 3 del decreto legislativo 175/2014 e successive modificazioni; Considerata la necessita' che il Sistema Tessera Sanitaria provveda alla conservazione, in archivi distinti e separati, dei dati trasmessi telematicamente ai sensi del citato art. 3 del decreto legislativo 175/2014 e successive modificazioni, per le finalita' di cui al citato art. 3, comma 3-bis, del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 nonche' per la messa a disposizione, dei medesimi dati all'Agenzia delle entrate per porre in essere i successivi adempimenti connessi all'applicazione delle citate disposizioni concernenti le sanzioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il Codice per la protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'Amministrazione digitale»; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 28 luglio 2016, ai sensi dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «SSN», il Servizio sanitario nazionale, istituito con la legge 23 dicembre 1978, n. 833; b) «Assistito», il soggetto che ha diritto all'assistenza sanitaria nell'ambito del SSN; c) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008; d) «Sito web dedicato del Sistema TS», il sito Internet del sistema TS, reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze; e) «TS-CNS», la Tessera Sanitaria su supporto Carta Nazionale dei Servizi, di cui all'art. 11, comma 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; f) «provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 31 luglio 2015», il provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015 attuativo dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175; g) «provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 29 luglio 2016», il provvedimento n. 123325/2016 del 29 luglio 2016 attuativo dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 949, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge Stabilita' 2016); h) «Decreto 31 luglio 2015»: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2015, attutivo dell'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175; i) «CAD», il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'Amministrazione digitale»; j) «Codice», il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; k) «strutture autorizzate»: le strutture di cui all'art. 1, comma 949, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge Stabilita' 2016), autorizzate ai sensi dell'art. 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e dell'art. 70, comma 2 del decreto legislativo n. 193 del 2006; l) «autorizzazione»: autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e dell'art. 70, comma 2 del decreto legislativo n. 193 del 2006; m) «Enti autorizzatori»: Regioni e Provincie autonome, Aziende sanitarie locali ovvero comuni che provvedono all'autorizzazione, sulla base delle disposizioni vigenti in ogni singola regione e provincia autonoma; n) «documento fiscale», le ricevute di pagamento, fatture e scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dagli assistiti per il pagamento del ticket ovvero per l'acquisto delle prestazioni sanitarie, ovvero relative ai rimborsi erogati per le spese sanitarie sostenute dagli assistiti, ai fini della predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata; o) «scontrino parlante», lo scontrino fiscale emesso dalle farmacie ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni; p) «rimborsi», i rimborsi per prestazioni non erogate o parzialmente erogate; q) «sanzioni», sanzioni previste dall'art. 23 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 e l'art. 1, comma 949, lettera e) della legge stabilita' 2016, concernenti l'applicazione delle per il mancato rispetto degli obblighi di cui al citato art. 3 del decreto legislativo 175/2014 e successive modificazioni.