Art. 12 
 
 
      Obblighi del soggetto proponente ammesso al finanziamento 
 
  1. L'Universita' ammessa al finanziamento  e'  tenuta,  a  pena  di
revoca dello stesso a: 
  a) realizzare  i  percorsi  previsti  conformemente  alla  proposta
progettuale approvata e nel rispetto delle indicazioni contenute  nel
decreto, nel disciplinare e nella normativa di riferimento; 
  b) accettare  il  controllo  dello  Stato  italiano  e  dell'Unione
europea e dai soggetti terzi da essi delegati; 
  c) redigere le relazioni periodiche secondo la tempistica stabilita
nel disciplinare di attuazione; 
  d) fornito dall'Amministrazione di cui all'art. 11; 
  e)   esibire   la    documentazione    originale    su    richiesta
dell'Amministrazione; 
  f) mantenere una  contabilita'  separata  o  un  sistema  contabile
adeguato; 
  g) garantire la massima collaborazione  per  lo  svolgimento  delle
verifiche assicurando la presenza del personale interessato  al  fine
di agevolare l'effettuazione dei controlli; 
  h) rispettare gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari,
di cui al successivo art. 14 del presente decreto.