Art. 12 Obblighi del soggetto proponente ammesso al finanziamento 1. L'Universita' ammessa al finanziamento e' tenuta, a pena di revoca dello stesso a: a) realizzare i percorsi previsti conformemente alla proposta progettuale approvata e nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto, nel disciplinare e nella normativa di riferimento; b) accettare il controllo dello Stato italiano e dell'Unione europea e dai soggetti terzi da essi delegati; c) redigere le relazioni periodiche secondo la tempistica stabilita nel disciplinare di attuazione; d) fornito dall'Amministrazione di cui all'art. 11; e) esibire la documentazione originale su richiesta dell'Amministrazione; f) mantenere una contabilita' separata o un sistema contabile adeguato; g) garantire la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche assicurando la presenza del personale interessato al fine di agevolare l'effettuazione dei controlli; h) rispettare gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari, di cui al successivo art. 14 del presente decreto.