Art. 14 
 
 
                Tracciabilita' dei flussi finanziari 
 
  1. Ad approvazione della singola operazione, il soggetto proponente
ammesso a finanziamento, assume gli obblighi  di  tracciabilita'  dei
flussi  finanziari  di  cui  alla  legge  n.  136/2010  e  successive
modificazioni e integrazioni, recante «Piano straordinario contro  le
mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa  antimafia»,
incluso quello della richiesta del CUP  -  Codice  Unico  Progetto  e
dell'inserimento del  medesimo  nel  sistema  di  monitoraggio  degli
interventi finanziati.