Art. 14 Tracciabilita' dei flussi finanziari 1. Ad approvazione della singola operazione, il soggetto proponente ammesso a finanziamento, assume gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia», incluso quello della richiesta del CUP - Codice Unico Progetto e dell'inserimento del medesimo nel sistema di monitoraggio degli interventi finanziati.