Art. 3 Soggetti proponenti 1. Possono presentare domanda di finanziamento esclusivamente le Universita', statali e non statali, riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (di seguito, «Universita'»), con sede amministrativa ed operativa nelle Regioni oggetto dell'intervento, di cui all'art. 1, i cui corsi di dottorato sono accreditati alla data di presentazione della domanda ai sensi del decreto ministeriale n. 45 dell'8 febbraio 2013 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca «Regolamento recante modalita' di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati».