Art. 3 
 
 
                         Soggetti proponenti 
 
  1. Possono presentare domanda di  finanziamento  esclusivamente  le
Universita',  statali  e  non  statali,  riconosciute  dal  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  (di   seguito,
«Universita'»), con sede amministrativa ed  operativa  nelle  Regioni
oggetto dell'intervento, di cui all'art. 1, i cui corsi di  dottorato
sono accreditati alla data di presentazione della  domanda  ai  sensi
del decreto ministeriale n. 45  dell'8  febbraio  2013  del  Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   «Regolamento
recante modalita'  di  accreditamento  delle  sedi  e  dei  corsi  di
dottorato e criteri per la istituzione  dei  corsi  di  dottorato  da
parte degli enti accreditati».