Art. 8 
 
 
                   Avvio e termine delle attivita' 
 
  1. I percorsi di dottorato di  ricerca,  di  durata  triennale,  si
svolgono  secondo  i   termini   previsti   dai   regolamenti   delle
Universita'. 
  2. In ogni caso, le attivita' devono essere completate entro e  non
oltre i termini ultimi di ammissibilita' al  PON  RI  previsti  dalla
normativa comunitaria, tenuto conto dei vincoli per le  attivita'  di
espletamento dei controlli e di ogni altra attivita' prevista per  la
chiusura del Programma.