Art. 8 Avvio e termine delle attivita' 1. I percorsi di dottorato di ricerca, di durata triennale, si svolgono secondo i termini previsti dai regolamenti delle Universita'. 2. In ogni caso, le attivita' devono essere completate entro e non oltre i termini ultimi di ammissibilita' al PON RI previsti dalla normativa comunitaria, tenuto conto dei vincoli per le attivita' di espletamento dei controlli e di ogni altra attivita' prevista per la chiusura del Programma.