Art. 9 
 
 
                Destinatari delle borse di dottorato 
 
  1. I destinatari delle borse di dottorato aggiuntive, di  cui  alle
domande di finanziamento presentate dalle Universita'  a  valere  sul
presente  decreto,  sono  i  laureati  utilmente  classificati  nella
graduatoria di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca per l'anno
accademico 2016/2017, ciclo XXXII. 
  2. Tali destinatari devono: 
    a)  dichiarare   formalmente   la   propria   disponibilita'   ad
effettuare: 
      i.) periodi di ricerca (minimo 6  mesi,  massimo  18  mesi)  in
imprese attive che svolgono attivita' economiche coerenti con le aree
e le traiettorie di sviluppo di cui alla SNSI; 
      ii.) periodi di studio e  ricerca  all'estero  per  il  periodo
previsto dal percorso di dottorato di ricerca (minimo 6 mesi, massimo
18 mesi) secondo  quanto  previsto  dall'Universita'  nella  proposta
progettuale presentata a valere sul presente decreto; 
    b) essere consapevoli che la mancata effettuazione di  uno  o  di
entrami i periodi di cui sopra al comma  2.a)  se  al  disotto  della
tempistica minima richiesta comporta la revoca dell'intera  borsa  di
studio; 
    c) dichiarare formalmente di non beneficiare al momento di  altre
borse a qualsiasi titolo conferite durante il  periodo  di  godimento
della borsa di dottorato, e di impegnarsi a non  usufruire  di  altre
borse di studio a qualsiasi titolo  conferite,  fatta  eccezione  per
quelle ammissibili ai sensi della normativa nazionale vigente. 
  3. L'Universita' garantisce procedure di selezione  dei  dottorandi
che assicurano la massima trasparenza,  imparzialita'  e  pubblicita'
presso i potenziali destinatari. 
  4.  L'Universita'  e'  tenuta  a  verificare,  sotto   la   propria
responsabilita', il possesso dei requisiti e le condizioni di cui  ai
precedenti punti 1, 2 e 3  prima  dell'assegnazione  della  borsa  di
dottorato.