Art. 9 Destinatari delle borse di dottorato 1. I destinatari delle borse di dottorato aggiuntive, di cui alle domande di finanziamento presentate dalle Universita' a valere sul presente decreto, sono i laureati utilmente classificati nella graduatoria di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca per l'anno accademico 2016/2017, ciclo XXXII. 2. Tali destinatari devono: a) dichiarare formalmente la propria disponibilita' ad effettuare: i.) periodi di ricerca (minimo 6 mesi, massimo 18 mesi) in imprese attive che svolgono attivita' economiche coerenti con le aree e le traiettorie di sviluppo di cui alla SNSI; ii.) periodi di studio e ricerca all'estero per il periodo previsto dal percorso di dottorato di ricerca (minimo 6 mesi, massimo 18 mesi) secondo quanto previsto dall'Universita' nella proposta progettuale presentata a valere sul presente decreto; b) essere consapevoli che la mancata effettuazione di uno o di entrami i periodi di cui sopra al comma 2.a) se al disotto della tempistica minima richiesta comporta la revoca dell'intera borsa di studio; c) dichiarare formalmente di non beneficiare al momento di altre borse a qualsiasi titolo conferite durante il periodo di godimento della borsa di dottorato, e di impegnarsi a non usufruire di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, fatta eccezione per quelle ammissibili ai sensi della normativa nazionale vigente. 3. L'Universita' garantisce procedure di selezione dei dottorandi che assicurano la massima trasparenza, imparzialita' e pubblicita' presso i potenziali destinatari. 4. L'Universita' e' tenuta a verificare, sotto la propria responsabilita', il possesso dei requisiti e le condizioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 prima dell'assegnazione della borsa di dottorato.