IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 1, comma 56, della legge  27  dicembre  2013,  n.  147
(legge di stabilita' 2014), come da ultimo  modificato  dall'art.  1,
comma 641, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di  stabilita'
2016), che istituisce, nello stato di previsione del Ministero  dello
sviluppo economico, un fondo destinato al sostegno delle imprese  che
si uniscono, in numero almeno pari a 5, in associazione temporanea di
imprese (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese  (RTI)  o  in
reti di impresa aventi  nel  programma  comune  la  realizzazione  di
attivita' innovative finalizzate alla  promozione  della  manifattura
sostenibile   e   dell'artigianato   digitale,    anche    attraverso
investimenti in ricerca e sviluppo di software  e  hardware,  nonche'
all'ideazione di modelli di vendita non convenzionali; 
  Visto il comma 57 del predetto art. 1 della legge n. 147 del  2013,
come modificato dall'art. 1, comma 642, della legge n. 208 del  2015,
che dispone che le risorse del fondo sono destinate  ai  soggetti  di
cui al comma 56, ammessi attraverso procedure selettive  indette  dal
Ministero dello sviluppo economico in grado di valorizzare  anche  il
coinvolgimento  di  istituti  di   ricerca   pubblici,   universita',
istituzioni scolastiche autonome ed enti  autonomi  con  funzioni  di
rappresentanza  del  tessuto  produttivo  nella   realizzazione   dei
programmi, ovvero nella fruizione dei relativi risultati, nonche'  di
accertare la capacita' delle suddette proposte  progettuali,  la  cui
durata deve essere almeno biennale, di promuovere: 
    a) la creazione di centri di sviluppo di software  e  hardware  a
codice  sorgente  aperto  per  la  crescita  e  il  trasferimento  di
conoscenze alle scuole, alla  cittadinanza,  agli  artigiani  e  alle
microimprese; 
    b) la creazione di centri per l'incubazione di realta' innovative
nel mondo dell'artigianato digitale; 
    c) la creazione di centri per servizi di  fabbricazione  digitale
rivolti ad artigiani e a microimprese; 
    d)  la  messa  a  disposizione  di  tecnologie  di  fabbricazione
digitale da parte dei soggetti di cui al comma 56; 
    e)  la  creazione   di   nuove   realta'   artigianali   o   reti
manifatturiere centrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale; 
  Visto l'art. 1, comma 643, della legge n. 208 del  2015,  il  quale
prevede che con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  sono
apportate  le  modificazioni  necessarie   per   l'attuazione   delle
disposizioni di cui ai commi 641 e  642  della  medesima  legge  alle
previsioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 17
febbraio 2015; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato   sul   funzionamento   dell'Unione   europea   agli   aiuti
d'importanza  minore  («de  minimis»),  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato comune in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  L
187 del 26 giugno 2014; 
  Visto  l'art.  23  del  decreto-legge  22  giugno  2012,   n.   83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
concernente il Fondo per la crescita sostenibile; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni  e
integrazioni,  che   detta   norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  aprile  2009,  n.  33  e  successive
modificazioni e integrazioni, che all'art. 3 definisce  e  disciplina
l'istituto del contratto di rete; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze e del Ministro dello  sviluppo  economico  20  febbraio
2014, n. 57, il quale prevede che le  pubbliche  amministrazioni,  in
sede di concessione di finanziamenti, tengono  conto  del  rating  di
legalita' delle  imprese  secondo  quanto  previsto  all'art.  3  del
medesimo  decreto,  quindi  anche  attraverso  l'attribuzione  di  un
punteggio aggiuntivo; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17  febbraio
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 9 aprile 2015, n. 82, con il quale, ai sensi  del  comma  59  del
citato art. 1 della legge n. 147 del  2013,  sono  stati  definiti  i
criteri e le modalita' di attuazione delle  disposizioni  di  cui  ai
commi 56 e 57 della suddetta legge, per come modificati  dalla  legge
23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015); 
  Considerato che, a seguito del ricevimento delle istanze di accesso
alle agevolazioni presentate a valere sul citato decreto ministeriale
17  febbraio  2015,  si  sono  determinate  economie  sulle   risorse
stanziate da ultimo dalla legge di stabilita' 2015 per la  promozione
della manifattura sostenibile e dell'artigianato digitale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a)  «Legge»:  la  legge  27  dicembre  2013,  n.  147  (legge  di
stabilita' 2014) e successive modifiche e integrazioni; 
    b) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    c) «Regolamento de minimis»: il  regolamento  (UE)  n.  1407/2013
della Commissione del 18  dicembre  2013,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis»); 
    d) «Regolamento GBER»: il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione del 17 giugno 2014,  che  dichiara  alcune  categorie  di
aiuti  compatibili  con  il  mercato  comune  in  applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato; 
    e) «Fondo per la crescita sostenibile»: il fondo di cui  all'art.
23  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
    f)  «Impresa/Imprese»  i  soggetti  imprenditoriali  identificati
sulla base di quanto previsto  all'art.  2082  del  codice  civile  e
iscritti nel registro delle imprese; 
    g)  «Istituti  di  ricerca  pubblici»:  gli  enti  pubblici,  non
identificabili con le universita',  aventi  il  compito  di  svolgere
attivita'  di  ricerca  nei  principali  settori  di  sviluppo  delle
conoscenze e delle loro applicazioni in ambito tecnico-scientifico; 
    h)  «Universita'»:  gli  enti  di  diritto  pubblico  e  privato,
operanti nel campo dell'istruzione superiore, della ricerca  e  delle
attivita' culturali; 
    i) «Istituzioni scolastiche autonome»: le istituzioni scolastiche
ed educative alle quali  sono  attribuite  personalita'  giuridica  e
autonomia ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
    l) «Enti autonomi con  funzioni  di  rappresentanza  del  tessuto
produttivo»: associazioni d'impresa, camere di commercio e altri enti
assimilabili; 
    m) «Rete/Reti di imprese»:  soggetto  imprenditoriale  costituito
attraverso la stipula di un contratto di rete tra due o piu'  Imprese
secondo quanto previsto all'art.  3  del  decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33 e successive modificazioni e integrazioni, nonche'  i  consorzi
di cui all'art. 2602 del codice civile; 
    n) «Soggetto/i proponente/i»:  Imprese  riunite  in  associazione
temporanea di impresa (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese
(RTI) o in Rete di imprese, che presentano domanda di ammissione alle
agevolazioni per realizzare  un  programma  comune  finalizzato  allo
sviluppo  di  attivita'  innovative  nell'ambito  della   manifattura
sostenibile e dell'artigianato digitale; 
    o)  «Beneficiario/Beneficiari»:  soggetto  giuridico,  costituito
attraverso la stipula di un contratto di rete secondo quanto previsto
all'art. 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  aprile  2009,  n.  33,
ovvero consorzio con attivita'  esterna  di  cui  all'art.  2612  del
codice civile, ammesso alle agevolazioni; 
    p) «Sovvenzione parzialmente rimborsabile»: finanziamento a tasso
zero da restituire in quota parte; 
    q) «Imprese artigiane»: imprese iscritte nell'albo delle  imprese
artigiane e annotate nella relativa  sezione  speciale  del  registro
delle imprese; 
    r) «Microimprese»: le  imprese  cosi'  classificate  in  base  ai
criteri indicati nell'allegato 1 del regolamento GBER.