Art. 11 Revoca delle agevolazioni 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate, in misura totale o parziale, nei seguenti casi: a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero accertamento di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto proponente ovvero al beneficiario e non sanabili; b) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 6, comma 7; c) mancata realizzazione dell'iniziativa nei termini indicati all'art. 4, comma 2, lettere b) e c); d) mancato completamento del programma per una percentuale superiore al 30 percento delle spese ammesse alle agevolazioni; e) inadempimento degli obblighi previsti all'art. 9; f) mancata restituzione, protratta per oltre un anno, della quota parte di sovvenzione da rimborsare; g) in tutti gli altri casi previsti dal decreto di cui all'art. 7, comma 1, dal provvedimento di concessione di cui all'art. 7, comma 11 e dalla normativa di riferimento.