Art. 11 
 
                      Revoca delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente  decreto  sono  revocate,  in
misura totale o parziale, nei seguenti casi: 
    a)  verifica  dell'assenza   di   uno   o   piu'   requisiti   di
ammissibilita', ovvero accertamento di  documentazione  incompleta  o
irregolare per  fatti  comunque  imputabili  al  soggetto  proponente
ovvero al beneficiario e non sanabili; 
    b) mancato rispetto del divieto di cumulo delle  agevolazioni  di
cui all'art. 6, comma 7; 
    c) mancata realizzazione  dell'iniziativa  nei  termini  indicati
all'art. 4, comma 2, lettere b) e c); 
    d)  mancato  completamento  del  programma  per  una  percentuale
superiore al 30 percento delle spese ammesse alle agevolazioni; 
    e) inadempimento degli obblighi previsti all'art. 9; 
    f) mancata restituzione, protratta per oltre un anno, della quota
parte di sovvenzione da rimborsare; 
    g) in tutti gli altri casi previsti dal decreto di  cui  all'art.
7, comma 1, dal provvedimento di concessione di cui all'art. 7, comma
11 e dalla normativa di riferimento.