Art. 3 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto le
imprese formalmente riunite, in  numero  almeno  pari  a  cinque,  in
associazione  temporanea  di   imprese   (ATI),   in   raggruppamento
temporaneo di imprese (RTI) ovvero in rete di imprese che, alla  data
di presentazione della domanda di cui all'art. 7, comma  1,  sono  in
possesso dei seguenti requisiti: 
    a) essere regolarmente iscritte nel registro delle imprese; 
    b) essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non
essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure
concorsuali; 
    c)  non  rientrare  tra  le  imprese  che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,
gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla
Commissione europea; 
    d) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in  materia  di
normativa edilizia ed  urbanistica,  del  lavoro,  della  prevenzione
degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente,  nonche'  con  la
normativa inerente agli obblighi contributivi; 
    e) essere in regola  con  la  restituzione  di  somme  dovute  in
relazione a provvedimenti di  revoca  di  agevolazioni  concesse  dal
Ministero; 
    f) non trovarsi  in  condizioni  tali  da  risultare  impresa  in
difficolta' cosi' come individuata nel Regolamento GBER. 
  2. Ai fini dell'ammissibilita'  alle  agevolazioni,  l'associazione
temporanea di imprese (ATI), il raggruppamento temporaneo di  imprese
(RTI) ovvero la rete di imprese devono essere costituiti  da  imprese
artigiane ovvero microimprese in misura almeno pari  al  50  percento
dei partecipanti e devono aver  stipulato,  anche  tramite  scrittura
privata, un accordo di collaborazione che: 
    a) individui il soggetto titolato,  in  quanto  investito  di  un
potere di rappresentanza, anche per effetto di un mandato  collettivo
con rappresentanza, ad intrattenere rapporti con il Ministero; 
    b) configuri una collaborazione  effettiva  e  coerente  rispetto
all'articolazione e ai  contenuti  del  programma  proposto,  nonche'
rispetto al conseguimento degli obiettivi dello stesso; 
    c) preveda, in caso di agevolabilita' della proposta  progettuale
e a fronte del ricevimento della comunicazione  di  cui  all'art.  7,
comma 8, la sottoscrizione di un contratto di rete con  soggettivita'
giuridica secondo quanto previsto all'art.  3,  comma  4-quater,  del
decreto-legge n. 5 del 2009, ovvero la costituzione di  un  consorzio
con attivita' esterna di cui all'art. 2612 del codice civile, qualora
lo stesso contratto di rete con soggettivita' giuridica  o  consorzio
con  attivita'  esterna  non  sia  stato  gia'  sottoscritto   ovvero
costituito. 
  3. La mancanza di uno o piu' requisiti di cui al comma  1  in  capo
anche a uno solo dei soggetti riuniti in ATI, RTI o Rete  di  imprese
comporta la non ammissibilita' della domanda di agevolazioni. 
  4. Ciascun Soggetto proponente puo' presentare un'unica domanda  di
agevolazione.