Art. 3 Soggetti beneficiari 1. Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese formalmente riunite, in numero almeno pari a cinque, in associazione temporanea di imprese (ATI), in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) ovvero in rete di imprese che, alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 7, comma 1, sono in possesso dei seguenti requisiti: a) essere regolarmente iscritte nel registro delle imprese; b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali; c) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; d) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente, nonche' con la normativa inerente agli obblighi contributivi; e) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta' cosi' come individuata nel Regolamento GBER. 2. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, l'associazione temporanea di imprese (ATI), il raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) ovvero la rete di imprese devono essere costituiti da imprese artigiane ovvero microimprese in misura almeno pari al 50 percento dei partecipanti e devono aver stipulato, anche tramite scrittura privata, un accordo di collaborazione che: a) individui il soggetto titolato, in quanto investito di un potere di rappresentanza, anche per effetto di un mandato collettivo con rappresentanza, ad intrattenere rapporti con il Ministero; b) configuri una collaborazione effettiva e coerente rispetto all'articolazione e ai contenuti del programma proposto, nonche' rispetto al conseguimento degli obiettivi dello stesso; c) preveda, in caso di agevolabilita' della proposta progettuale e a fronte del ricevimento della comunicazione di cui all'art. 7, comma 8, la sottoscrizione di un contratto di rete con soggettivita' giuridica secondo quanto previsto all'art. 3, comma 4-quater, del decreto-legge n. 5 del 2009, ovvero la costituzione di un consorzio con attivita' esterna di cui all'art. 2612 del codice civile, qualora lo stesso contratto di rete con soggettivita' giuridica o consorzio con attivita' esterna non sia stato gia' sottoscritto ovvero costituito. 3. La mancanza di uno o piu' requisiti di cui al comma 1 in capo anche a uno solo dei soggetti riuniti in ATI, RTI o Rete di imprese comporta la non ammissibilita' della domanda di agevolazioni. 4. Ciascun Soggetto proponente puo' presentare un'unica domanda di agevolazione.