Art. 5 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le
seguenti spese di investimento e gestione: 
    a) beni strumentali nuovi di fabbrica; 
    b) componenti hardware  e  software  strettamente  funzionali  al
programma; 
    c)  personale  dipendente  del  beneficiario  nonche'   personale
dipendente delle imprese costituenti lo stesso,  purche'  formalmente
distaccato ed a condizione che svolga la propria attivita' presso  le
strutture del beneficiario, entro il limite massimo del  50  percento
dell'importo complessivo del programma; 
    d)  consulenze  tecnico-specialistiche,  servizi  equivalenti   e
lavorazioni eseguite  da  terzi,  entro  il  limite  massimo  del  30
percento dell'importo complessivo del programma; 
    e)   materiali   di   consumo   strettamente   funzionali    alla
realizzazione di attivita' di ricerca, sviluppo e prototipazione; 
    f) spese per la realizzazione di prodotti editoriali  finalizzati
alla diffusione, presso le Istituzioni  scolastiche  autonome  e  gli
enti autonomi con funzioni di rappresentanza del tessuto  produttivo,
delle nuove tecnologie di fabbricazione e  vendita  digitale  oggetto
del programma ammesso alle agevolazioni. 
  2. Ai fini dell'ammissibilita', le spese di cui al comma  1  devono
inoltre: 
    a) essere pagate esclusivamente per mezzo  di  bonifici  bancari,
SEPA Credit Transfer ovvero mediante  ricevuta  bancaria  elettronica
(RI.BA.)  e  attraverso  un  conto  corrente  bancario  intestato  al
beneficiario; 
    b) non essere sostenuti attraverso  il  sistema  della  locazione
finanziaria; 
    c) non essere riferiti a immobilizzazioni materiali e immateriali
usate; 
    d) non essere riferiti  ad  operazioni  di  acquisto  di  beni  e
servizi tra il beneficiario  e  le  imprese  costituenti  lo  stesso,
ovvero i soci delle medesime imprese. 
  3. Il termine iniziale di ammissibilita'  delle  spese  di  cui  al
comma 1 e' la data di presentazione della  domanda  per  le  reti  di
imprese  aventi  soggettivita'  giuridica  secondo  quanto   previsto
dall'art. 3, comma 4-quater del decreto-legge n. 5 del  2009,  ovvero
consorzio con attivita' esterna, gia' costituiti a tale data; per  le
altre tipologie di soggetto proponente le spese sono ammissibili alle
agevolazioni a partire  dalla  data,  successiva  alla  presentazione
della  domanda,  di  sottoscrizione  del  contratto  di  rete  avente
soggettivita' giuridica, ovvero di  costituzione  del  consorzio  con
attivita' esterna di cui all'art. 2612 del codice civile.