Art. 6 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. Le agevolazioni sono concesse, nel rispetto dei limiti  previsti
dall'art. 3, commi 2 e 6, del regolamento de  minimis,  in  forma  di
sovvenzione parzialmente rimborsabile per  una  percentuale  nominale
delle spese ammissibili pari al 70 percento. 
  2. La  sovvenzione  parzialmente  rimborsabile  e'  restituita  dal
beneficiario in misura pari al 50 percento delle spese ammissibili. 
  3. La parte della sovvenzione non rimborsabile, pari al 20 percento
delle spese ammissibili, e' concessa a titolo di contributo in  conto
impianti e/o conto gestione. 
  4. La parte della sovvenzione da restituire  e'  rimborsata,  senza
interessi,  secondo  un  piano  di  ammortamento  a  rate  semestrali
costanti scadenti, a condizione che siano  trascorsi  almeno  3  mesi
dall'erogazione dell'ultima quota a saldo  dell'agevolazione,  il  31
maggio e il 30 novembre di ogni anno, per un  numero  massimo  di  10
quote. 
  5. Il  beneficiario  deve  garantire,  per  la  quota  non  coperta
dall'agevolazione prevista dal comma 1, l'apporto  di  un  contributo
finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento
esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico. 
  6.  L'ammontare  complessivo   delle   agevolazioni   concesse   e'
rideterminato dal Ministero a conclusione del programma,  sulla  base
delle spese effettivamente  sostenute  dal  beneficiario  e  ritenute
ammissibili. 
  7. Le agevolazioni concesse in relazione ai  programmi  di  cui  al
presente  decreto  non  sono  cumulabili   con   altre   agevolazioni
pubbliche.