Art. 6 Agevolazioni concedibili 1. Le agevolazioni sono concesse, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 3, commi 2 e 6, del regolamento de minimis, in forma di sovvenzione parzialmente rimborsabile per una percentuale nominale delle spese ammissibili pari al 70 percento. 2. La sovvenzione parzialmente rimborsabile e' restituita dal beneficiario in misura pari al 50 percento delle spese ammissibili. 3. La parte della sovvenzione non rimborsabile, pari al 20 percento delle spese ammissibili, e' concessa a titolo di contributo in conto impianti e/o conto gestione. 4. La parte della sovvenzione da restituire e' rimborsata, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti scadenti, a condizione che siano trascorsi almeno 3 mesi dall'erogazione dell'ultima quota a saldo dell'agevolazione, il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, per un numero massimo di 10 quote. 5. Il beneficiario deve garantire, per la quota non coperta dall'agevolazione prevista dal comma 1, l'apporto di un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico. 6. L'ammontare complessivo delle agevolazioni concesse e' rideterminato dal Ministero a conclusione del programma, sulla base delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario e ritenute ammissibili. 7. Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche.