Art. 7 Procedura di accesso e concessione delle agevolazioni 1. I termini, iniziale e finale, e le modalita' per la presentazione delle domande di agevolazione sono definiti, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dal Ministero con successivo decreto a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese. 2. L'attivita' istruttoria e' svolta dal Ministero ed e' articolata nelle seguenti fasi: a) verifica della correttezza e completezza della documentazione e delle condizioni di ammissibilita' previste all'art. 3 e all'art. 4, comma 2; b) definizione di una graduatoria recante l'ordine di ammissione all'attivita' di valutazione; c) valutazione dell'istanza sulla base dei criteri di cui al comma 5, lettere a) e b); d) verifica del mantenimento delle condizioni di ammissibilita' alle agevolazioni a seguito della comunicazione di agevolabilita' di cui al comma 8. 3. Conclusasi positivamente l'attivita' di cui al comma 2, lettera a), il Ministero, con apposito provvedimento a firma del direttore per gli incentivi alle imprese, procede alla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 2, lettera b), definita sulla base del punteggio conseguito da ciascun programma sul criterio «articolazione e solidita' patrimoniale del soggetto proponente», composto dai seguenti indicatori: a) importo previsto del fondo patrimoniale comune ovvero del fondo consortile, in rapporto all'importo del programma presentato; b) grado di omogeneita' patrimoniale dell'aggregazione, valutato in base all'apporto al fondo patrimoniale comune ovvero al fondo consortile assicurato da ciascuna Impresa partecipante. 4. I programmi non presenti nella graduatoria di cui al comma 3 sono da considerarsi decaduti. 5. Il Ministero, avvalendosi di una commissione composta da soggetti individuati con apposito provvedimento a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese, procede allo svolgimento dell'attivita' di cui al comma 2, lettera c), sulla base dei seguenti criteri: a) qualita' della proposta progettuale, valutata sulla base dei seguenti indicatori: 1) struttura tecnico-organizzativa destinata alla realizzazione del programma; 2) completezza, analiticita', cantierabilita' e validita' progettuale del programma presentato, anche con riferimento alla coerenza con le finalita' specifiche dell'intervento di cui all'art. 4, comma 1; b) rispondenza al programma delle collaborazioni attivate, valutato sulla base dei seguenti indicatori: 1) numero e qualita' delle collaborazioni attivate con istituti di ricerca pubblici e universita'; 2) numero e qualita' delle collaborazioni attivate con istituzioni scolastiche autonome ed enti autonomi con funzioni di rappresentanza del tessuto produttivo. 6. I punteggi massimi e le soglie minime relative ai criteri di cui ai commi 3 e 5 sono stabiliti con il provvedimento di cui al comma 1. 7. E' attribuito un punteggio aggiuntivo, oggetto di quantificazione nel provvedimento di cui al comma 1, ai programmi presentati da soggetti proponenti costituiti, in misura almeno pari al 50 percento, da imprese che hanno conseguito il rating di legalita' di cui all'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Fermo restando che debbono in ogni caso essere soddisfatti i valori minimi previsti per i singoli criteri di valutazione, il suddetto punteggio aggiuntivo concorre al raggiungimento della soglia minima complessiva. 8. Conclusasi positivamente l'attivita' di cui al comma 2, lettera c), il Ministero, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili, trasmette ai soggetti proponenti la comunicazione di agevolabilita', nella quale sono riportati i punteggi assegnati ai criteri di valutazione di cui al comma 5 e le spese ammissibili alle agevolazioni. 9. Il soggetto proponente trasmette nel termine di novanta giorni a partire dalla ricezione della comunicazione di agevolabilita', pena la decadenza della domanda di agevolazione, la documentazione prevista dal provvedimento di cui al comma 1. 10. Nello svolgimento dell'attivita' istruttoria di cui al comma 2, lettera d), il Ministero, oltre a verificare la correttezza e completezza della documentazione trasmessa a seguito della comunicazione di agevolabilita', verifica che le eventuali variazioni del programma proposto: a) non siano in contrasto con i requisiti di ammissibilita' previsti dal presente decreto; b) non determinino una riduzione del punteggio assegnato al criterio di valutazione di cui al comma 3; c) non determinino il mancato superamento delle soglie minime di ammissibilita' fissate per i criteri di valutazione di cui al comma 5. 11. In caso di esito positivo dell'attivita' di cui al comma 2, lettera d), il Ministero procede alla concessione delle agevolazioni con apposito provvedimento a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese. 12. In caso di esito negativo dell'attivita' di cui al comma 2, lettera d), il Ministero procede allo scorrimento della graduatoria di cui al comma 3. 13. Il beneficiario provvede alla sottoscrizione del provvedimento di concessione di cui al comma 11, entro i termini indicati nel medesimo, pena la decadenza dalle agevolazioni concesse. 14. Per le domande considerate non ammissibili alle agevolazioni, il Ministero comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.