Art. 7 
 
        Procedura di accesso e concessione delle agevolazioni 
 
  1.  I  termini,  iniziale  e  finale,  e  le   modalita'   per   la
presentazione  delle   domande   di   agevolazione   sono   definiti,
entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dal Ministero con
successivo decreto a firma del direttore generale per  gli  incentivi
alle imprese. 
  2. L'attivita' istruttoria e' svolta dal Ministero ed e' articolata
nelle seguenti fasi: 
    a) verifica della correttezza e completezza della  documentazione
e delle condizioni di ammissibilita' previste all'art. 3  e  all'art.
4, comma 2; 
    b) definizione di una graduatoria recante l'ordine di  ammissione
all'attivita' di valutazione; 
    c) valutazione dell'istanza sulla base  dei  criteri  di  cui  al
comma 5, lettere a) e b); 
    d) verifica del mantenimento delle condizioni  di  ammissibilita'
alle agevolazioni a seguito della comunicazione di agevolabilita'  di
cui al comma 8. 
  3. Conclusasi positivamente l'attivita' di cui al comma 2,  lettera
a), il Ministero, con apposito provvedimento a  firma  del  direttore
per gli incentivi alle  imprese,  procede  alla  pubblicazione  della
graduatoria di cui al comma 2, lettera b), definita  sulla  base  del
punteggio conseguito da ciascun programma sul criterio «articolazione
e solidita'  patrimoniale  del  soggetto  proponente»,  composto  dai
seguenti indicatori: 
    a) importo previsto del  fondo  patrimoniale  comune  ovvero  del
fondo consortile, in rapporto all'importo del programma presentato; 
    b) grado di omogeneita' patrimoniale dell'aggregazione,  valutato
in base all'apporto al fondo  patrimoniale  comune  ovvero  al  fondo
consortile assicurato da ciascuna Impresa partecipante. 
  4. I programmi non presenti nella graduatoria di  cui  al  comma  3
sono da considerarsi decaduti. 
  5.  Il  Ministero,  avvalendosi  di  una  commissione  composta  da
soggetti individuati con apposito provvedimento a firma del direttore
generale per gli incentivi alle  imprese,  procede  allo  svolgimento
dell'attivita' di cui al comma 2, lettera c), sulla base dei seguenti
criteri: 
    a) qualita' della proposta progettuale, valutata sulla  base  dei
seguenti indicatori: 
      1) struttura tecnico-organizzativa destinata alla realizzazione
del programma; 
      2)  completezza,  analiticita',  cantierabilita'  e   validita'
progettuale del programma  presentato,  anche  con  riferimento  alla
coerenza con le finalita' specifiche dell'intervento di cui  all'art.
4, comma 1; 
    b)  rispondenza  al  programma  delle  collaborazioni   attivate,
valutato sulla base dei seguenti indicatori: 
      1) numero e qualita' delle collaborazioni attivate con istituti
di ricerca pubblici e universita'; 
      2)  numero  e  qualita'  delle  collaborazioni   attivate   con
istituzioni scolastiche autonome ed enti  autonomi  con  funzioni  di
rappresentanza del tessuto produttivo. 
  6. I punteggi massimi e le soglie minime relative ai criteri di cui
ai commi 3 e 5 sono stabiliti con il provvedimento di cui al comma 1. 
  7.   E'   attribuito   un   punteggio   aggiuntivo,   oggetto    di
quantificazione nel provvedimento di cui al  comma  1,  ai  programmi
presentati da soggetti proponenti costituiti, in misura  almeno  pari
al 50  percento,  da  imprese  che  hanno  conseguito  il  rating  di
legalita' di cui all'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27.
Fermo restando che debbono in ogni caso essere soddisfatti  i  valori
minimi previsti per i singoli criteri  di  valutazione,  il  suddetto
punteggio aggiuntivo concorre al raggiungimento della  soglia  minima
complessiva. 
  8. Conclusasi positivamente l'attivita' di cui al comma 2,  lettera
c), il Ministero, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili,
trasmette ai soggetti proponenti la comunicazione di  agevolabilita',
nella quale  sono  riportati  i  punteggi  assegnati  ai  criteri  di
valutazione  di  cui  al  comma  5  e  le  spese   ammissibili   alle
agevolazioni. 
  9. Il soggetto proponente trasmette nel termine di novanta giorni a
partire dalla ricezione della comunicazione di  agevolabilita',  pena
la  decadenza  della  domanda  di  agevolazione,  la   documentazione
prevista dal provvedimento di cui al comma 1. 
  10. Nello svolgimento dell'attivita' istruttoria di cui al comma 2,
lettera d),  il  Ministero,  oltre  a  verificare  la  correttezza  e
completezza  della   documentazione   trasmessa   a   seguito   della
comunicazione di agevolabilita', verifica che le eventuali variazioni
del programma proposto: 
    a) non siano in  contrasto  con  i  requisiti  di  ammissibilita'
previsti dal presente decreto; 
    b) non determinino  una  riduzione  del  punteggio  assegnato  al
criterio di valutazione di cui al comma 3; 
    c) non determinino il mancato superamento delle soglie minime  di
ammissibilita' fissate per i criteri di valutazione di cui  al  comma
5. 
  11. In caso di esito positivo dell'attivita' di  cui  al  comma  2,
lettera d), il Ministero procede alla concessione delle  agevolazioni
con apposito provvedimento a firma del  direttore  generale  per  gli
incentivi alle imprese. 
  12. In caso di esito negativo dell'attivita' di  cui  al  comma  2,
lettera d), il Ministero procede allo scorrimento  della  graduatoria
di cui al comma 3. 
  13. Il beneficiario provvede alla sottoscrizione del  provvedimento
di concessione di cui al comma  11,  entro  i  termini  indicati  nel
medesimo, pena la decadenza dalle agevolazioni concesse. 
  14. Per le domande considerate non ammissibili  alle  agevolazioni,
il  Ministero  comunica  i  motivi  ostativi  all'accoglimento  della
domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni e integrazioni.