Art. 8 Erogazione delle agevolazioni 1. L'agevolazione e' erogata dal Ministero in favore dei beneficiari a fronte dell'acquisizione della documentazione e dei titoli di spesa inerenti alla realizzazione dell'iniziativa agevolata, per stati di avanzamento di importo almeno pari al 25 percento della spesa ammessa per ciascun programma, eccezion fatta per la quota a saldo, e sulla base delle modalita' stabilite con il decreto di cui all'art. 7, comma 1. 2. Il Ministero, entro novanta giorni dalla presentazione di ciascuna richiesta di erogazione, provvede a: a) verificare la regolarita' e la completezza della documentazione presentata; b) accertare la vigenza e la regolarita' contributiva del beneficiario; c) verificare la corrispondenza tra la documentazione di spesa presentata e il programma ammesso, nonche' l'ammissibilita' delle singole voci di spesa; d) determinare l'importo della quota di agevolazione da riconoscere in relazione ai titoli di spesa presentati ed effettuarne l'erogazione.