Art. 8 
 
                    Erogazione delle agevolazioni 
 
  1.  L'agevolazione  e'  erogata  dal  Ministero   in   favore   dei
beneficiari a fronte dell'acquisizione  della  documentazione  e  dei
titoli  di  spesa   inerenti   alla   realizzazione   dell'iniziativa
agevolata, per stati di avanzamento di  importo  almeno  pari  al  25
percento della spesa ammessa per ciascun  programma,  eccezion  fatta
per la quota a saldo, e sulla base delle modalita' stabilite  con  il
decreto di cui all'art. 7, comma 1. 
  2. Il  Ministero,  entro  novanta  giorni  dalla  presentazione  di
ciascuna richiesta di erogazione, provvede a: 
    a)   verificare   la   regolarita'   e   la   completezza   della
documentazione presentata; 
    b)  accertare  la  vigenza  e  la  regolarita'  contributiva  del
beneficiario; 
    c) verificare la corrispondenza tra la  documentazione  di  spesa
presentata e il programma  ammesso,  nonche'  l'ammissibilita'  delle
singole voci di spesa; 
    d)  determinare  l'importo  della  quota   di   agevolazione   da
riconoscere in relazione ai titoli di spesa presentati ed effettuarne
l'erogazione.