Art. 9 
 
           Ulteriori adempimenti a carico dei beneficiari 
 
  1. I beneficiari, oltre  al  rispetto  degli  adempimenti  previsti
dalle restanti disposizioni del presente decreto, sono tenuti a: 
    a)  tenere  a  disposizione  tutti  i  documenti  giustificativi,
relativi  alle  spese  rendicontate,  nei  5   anni   successivi   al
completamento del programma; 
    b) consentire e favorire,  in  ogni  fase  del  procedimento,  lo
svolgimento di tutti i controlli, ispezioni  e  monitoraggi  disposti
dal Ministero nonche' da organismi statali o sovrastatali  competenti
in materia, anche mediante sopralluoghi, al  fine  di  verificare  lo
stato d'avanzamento delle iniziative finanziate e  le  condizioni  di
mantenimento delle agevolazioni; 
    c) corrispondere a tutte le richieste  di  informazioni,  dati  e
rapporti tecnici periodici  disposte  dal  Ministero  allo  scopo  di
effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati; 
    d) non cessare l'attivita' ammessa alle agevolazioni nei  5  anni
successivi al completamento del programma; 
    e) non distogliere dall'uso previsto i  beni  e  le  attrezzature
oggetto di agevolazione nei 5 anni successivi  al  completamento  del
programma; 
    f) aderire a tutte le forme di  informazione  e  pubblicizzazione
del programma agevolato, con le modalita' allo scopo individuate  dal
Ministero.