(Allegato-art. 21)
                              Art. 21. 
 
                     presidente e Vicepresidente 
 
     1. Al  presidente  del  consiglio  d'amministrazione,  che  puo'
essere  anche   non   socio,   spettano   i   poteri   di   ordinaria
amministrazione e tutti gli altri poteri  riconosciuti  dal  presente
statuto. 
    2. In caso  di  assenza  o  di  impedimento  del  presidente,  le
funzioni a lui attribuite sono svolte dai Vice Presidenti. 
    3. Il presidente dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.