Art. 21. presidente e Vicepresidente 1. Al presidente del consiglio d'amministrazione, che puo' essere anche non socio, spettano i poteri di ordinaria amministrazione e tutti gli altri poteri riconosciuti dal presente statuto. 2. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le funzioni a lui attribuite sono svolte dai Vice Presidenti. 3. Il presidente dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.