(Allegato-art. 23)
                               Art. 23. 
 
                     Revisione legale dei conti 
 
    1. Il controllo contabile sul consorzio e' esercitato dall'organo
di  controllo  o  da  una  societa'  di  revisione  legale   iscritta
nell'apposito registro. 
    2. L'organo di controllo o la societa' incaricata della revisione
legale: 
      a. esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di
esercizio; 
      b. verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della
contabilita' sociale e la corretta rilevazione dei fatti di  gestione
nelle scritture contabili. 
    2. La relazione,  redatta  in  conformita'  ai  principi  di  cui
all'art.  11  del  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.   39,
comprende: 
      a. un paragrafo introduttivo che identifica i conti  annuali  o
consolidati sottoposti a revisione legale e il quadro delle regole di
redazione applicate dalla societa'; 
      b. una descrizione della portata della revisione legale  svolta
con l'indicazione dei principi di revisione osservati; 
      c. un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo e'
conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
e il risultato economico dell'esercizio; 
      d. eventuali richiami di informativa che il revisore  sottopone
all'attenzione  dei  destinatari  del  bilancio,   senza   che   essi
costituiscano rilievi; 
      e. un giudizio sulla coerenza della  relazione  sulla  gestione
con il bilancio. 
    3. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio  sul  bilancio
con rilievi, un giudizio negativo  o  rilasci  una  dichiarazione  di
impossibilita'  di  esprimere  un  giudizio,  la  relazione  illustra
analiticamente i motivi della decisione. 
    4. La relazione e' datata e sottoscritta dal  responsabile  della
revisione. 
    5. La societa' di revisione legale ha diritto di  ottenere  dagli
amministratori documenti e notizie utili all'attivita'  di  revisione
legale e puo' procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e
documentazione. 
    6.  L'assemblea  determina  ogni  triennio  l'affidamento   della
revisione legale. 
    7. L'assemblea, su proposta motivata  dell'organo  di  controllo,
conferisce l'incarico di revisione legale dei conti  e  determina  il
corrispettivo  spettante  alla  societa'  di  revisione  legale   per
l'intera  durata  dell'incarico   e   gli   eventuali   criteri   per
l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. 
    8. L'incarico ha la durata di tre  esercizi,  con  scadenza  alla
data  dell'assemblea  convocata  per  l'approvazione   del   bilancio
relativo al terzo esercizio dell'incarico. 
    9. L'assemblea  revoca  l'incarico  alla  societa'  di  revisione
legale, sentito l'organo di  controllo,  quando  ricorra  una  giusta
causa, provvedendo contestualmente a conferire  l'incarico  ad  altra
societa' di revisione legale secondo le modalita' del  comma  8.  Non
costituisce giusta causa di  revoca  la  divergenza  di  opinioni  in
merito a un trattamento contabile o a procedure di revisione. 
    10. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo
IV del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.