Art. 8 
 
 
                     Inefficacia della garanzia) 
 
  1. Salvo quanto previsto dalla  legge,  e  fermo  restando  che  il
Ministero delle finanze potra' rivalersi nei confronti della Societa'
cedente nel caso in cui la garanzia sia stata concessa sulla base  di
atti  o  dichiarazioni  che  siano  risultati  mendaci,  inesatti   o
incompleti, la garanzia e' dichiarata inefficace nei seguenti casi: 
  a) la decisione della Societa' di cartolarizzazione o dei portatori
dei titoli di  revocare  l'incarico  del  soggetto  incaricato  della
riscossione abbia determinato un peggioramento del rating del  Titolo
senior da parte dell'ECAI; 
  b) siano stati modificati il regolamento dei  titoli  o  gli  altri
contratti dell'operazione in  difformita'  con  quanto  previsto  dal
decreto-legge e dal presente decreto. 
  2. L'inefficacia  e'  dichiarata  con  provvedimento  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, nel rispetto della legge n.  241/1990,
tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria del gestore. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 3 agosto 2016 
 
                                                  Il Ministro: Padoan