Art. 8 Inefficacia della garanzia) 1. Salvo quanto previsto dalla legge, e fermo restando che il Ministero delle finanze potra' rivalersi nei confronti della Societa' cedente nel caso in cui la garanzia sia stata concessa sulla base di atti o dichiarazioni che siano risultati mendaci, inesatti o incompleti, la garanzia e' dichiarata inefficace nei seguenti casi: a) la decisione della Societa' di cartolarizzazione o dei portatori dei titoli di revocare l'incarico del soggetto incaricato della riscossione abbia determinato un peggioramento del rating del Titolo senior da parte dell'ECAI; b) siano stati modificati il regolamento dei titoli o gli altri contratti dell'operazione in difformita' con quanto previsto dal decreto-legge e dal presente decreto. 2. L'inefficacia e' dichiarata con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto della legge n. 241/1990, tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria del gestore. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 agosto 2016 Il Ministro: Padoan