Art. 2 
 
  1. Nell'ambito del finanziamento complessivo  di  cui  all'art.  2,
comma 1, lettere b) e c)  dell'ordinanza  sopra  citata,  le  Regioni
individuano la somma da destinare ai contributi  per  gli  interventi
strutturali degli edifici privati di cui alla lettera c) del medesimo
comma 1, nei limiti previsti dal comma 5  dell'art.  2,  e  ne  danno
comunicazione  al  Dipartimento   della   protezione   civile   della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   entro   il   termine   di
quarantacinque  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.